L’inerzia amministrativa e la diffida integrano l’istanza ex art. 153 c.g.c (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 249 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condizione di procedibilità del ricorso alla Corte dei conti di cui all’art. 153 c.g.c. deve essere interpretata in chiave funzionale e sostanziale, alla luce della ratio del D.P.R. 461/2001 e dei principi costituzionali di economia processuale e giusto processo (art. 111 Cost.). L’istanza di accertamento della causa di servizio presentata all’Amministrazione e seguita da una diffida del difensore, rimasta ugualmente senza riscontro per un periodo prolungato, soddisfa il requisito del previo esperimento del rimedio amministrativo. I pareri resi dal Comitato di Verifica per le cause di servizio hanno natura di atti endo-procedimentali, non immediatamente lesivi e non autonomamente impugnabili; ne consegue il difetto di legittimazione passiva del MEF-Comitato nelle controversie aventi ad oggetto la dipendenza da causa di servizio e l’ascrizione a categoria tabellare.
Il Fatto
Un militare della Guardia di Finanza, in servizio dal 1975, aveva riportato nel 1978 un incidente nel corso di una marcia di addestramento, all’esito del quale gli era stata diagnosticata una coxo artrosi bilaterale. L’istanza volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio era stata rigettata dalla Commissione medica ospedaliera e l’interessato era stato successivamente congedato. Dopo anni di accertamenti e un intervento chirurgico, il militare proponeva ricorso alla Corte dei conti per ottenere il riconoscimento della causa di servizio e l’ascrivibilità delle patologie alla tabella A, categoria 8 o a quella ritenuta corretta.
Il Comando Generale della Guardia di Finanza eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza della previa istanza amministrativa, mentre il MEF-Comitato di Verifica eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità. Il giudice ha rilevato che l’originaria istanza di accertamento medico-legale, presentata nel 1983, era stata seguita, nel febbraio 2020, da una diffida del difensore volta a conoscere gli esiti, cui l’Amministrazione aveva risposto solo il successivo 30 aprile 2020. Questa sequenza procedimentale, caratterizzata dall’inerzia dell’Amministrazione per un arco temporale estremamente prolungato, è stata ritenuta satisfattiva della ratio sottesa all’art. 153 c.g.c. e all’unicità dell’accertamento medico-legale, quale presupposto indefettibile per la concessione della pensione privilegiata.
La Corte ha quindi accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del MEF-Comitato di Verifica. Richiamando la giurisprudenza della Sezione d’Appello per la Regione Siciliana (sentenza 25/A/2024), ha qualificato i pareri del Comitato come atti endo-procedimentali a valenza esclusivamente tecnica, non aventi natura immediatamente lesiva e, pertanto, non autonomamente impugnabili.
In considerazione della natura squisitamente tecnica della questione concernente la dipendenza da causa di servizio delle patologie, la Corte ha disposto una consulenza tecnica, demandando all’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute un motivato parere sull’effettiva dipendenza delle infermità dal fatto di servizio e, in caso positivo, sulla loro ascrivibilità a categoria utile per la pensione privilegiata, con indicazione della data di insorgenza e della decorrenza.
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Nota della Redazione
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