Discarico del conto del cassiere sanitario e verifica del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 24 del 04.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il discarico dell’agente contabile presuppone che il conto giudiziale sia idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c.. Quando tale rispondenza sia già stata accertata con riferimento a conti analoghi e il decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c. non imponga più quella verifica, non è necessario sottoporre il conto a specifica revisione per pronunciarne il discarico. Il Collegio può quindi fondare la decisione sulla condivisibilità della prospettazione del giudice designato e relatore, non sussistendo condizioni ostative.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso dal cassiere di un Comprensorio sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per l’esercizio finanziario 2015. Il magistrato designato all’esame del conto, con apposita relazione, ha rimesso gli atti al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 del c.g.c., proponendo il discarico. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni orali, ha formulato conclusioni conformi alla relazione.
La questione centrale non attiene all’esito contabile in sé, ma al presupposto istruttorio del discarico: se sia necessaria una specifica attività di revisione del singolo conto ovvero se possa valorizzarsi la rispondenza già accertata in relazione a conti della medesima tipologia.
La Motivazione della Corte
Il giudice designato ha ricostruito il quadro delle pregresse indicazioni fornite da questa Corte in tema di predisposizione e presentazione dei conti giudiziali di cassieri ed economi dei diversi Comprensori sanitari. Tali indicazioni sono state formulate in ossequio al principio per cui il conto deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, come richiesto dall’art. 140, comma 2, c.g.c..
Con riguardo ai conti nuovamente depositati in esito alle precedenti sentenze-ordinanze, l’attività di revisione ha costantemente riscontrato la rispondenza alle indicazioni impartite, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico. Il Collegio muove da questo dato consolidato.
La relazione rileva poi che la verifica di tale rispondenza non risulta più indicata nel decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c. per l’anno 2025. Alla luce di tale decreto e della prioritaria esigenza di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili, l’ottimale utilizzo delle risorse disponibili mal si concilia con la prosecuzione di un’analitica verifica caso per caso.
Su questa base, il giudice designato ha ritenuto che non vi siano plausibili ragioni per non reputare che la medesima rispondenza già accertata connoti anche il conto in esame, così da non rendere necessaria una specifica revisione ai fini del discarico. Il Collegio ha ritenuto condivisibile tale prospettazione e ha verificato l’assenza di condizioni ostative.
La decisione consegue al discarico del conto per l’esercizio considerato, con declaratoria di non luogo a pronuncia sulle spese e trasmissione degli atti alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.