Responsabilità erariale per contributi PAC percepiti con contratti di conduzione falsi (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 119 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
È responsabile per danno erariale il privato che, con dolo, ottenga contributi pubblici in agricoltura allegando alle domande di aiuto titoli di conduzione di fondi rustici inesistenti, disconosciuti dai proprietari danti causa. La giurisdizione contabile sussiste in forza del rapporto di servizio che si instaura con la presentazione della domanda, che inserisce il beneficiario nel procedimento amministrativo di erogazione. La dichiarazione mendace non è neutrale rispetto alla porzione di terreni effettivamente condotti: la revoca del contributo opera integralmente, poiché la normativa eurounitaria punisce la falsità in sé. Integra il dolo la preordinazione della condotta, desumibile dalla destinazione difforme dei terreni rispetto alle visure catastali. Risponde in solido il soggetto funzionalmente inserito nel sistema di erogazione, che abbia predisposto la realtà documentale fittizia.

Il Fatto

Una società agricola individuale e il suo operatore, impiegato presso un Centro di assistenza agricola, sono convenuti in giudizio dalla Procura regionale per danno erariale di oltre 41.000 euro. L’accusa riguarda l’indebita percezione di contributi PAC e PSR per le annualità 2016-2018, ottenuti dichiarando la conduzione di terreni sulla base di contratti di affitto e di compravendita di titoli all’aiuto poi risultati falsi o simulati.

Le indagini della Guardia di Finanza, avviate da una denuncia della proprietaria di alcuni fondi, hanno raccolto il disconoscimento delle firme e dei contratti da parte di numerosi proprietari. L’organismo pagatore ha confermato erogazioni per un importo superiore a quello inizialmente contestato. I convenuti hanno eccepito l’inattendibilità delle dichiarazioni dei soggetti escussi e chiesto prova testimoniale sulla legittima conduzione dei terreni.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma anzitutto la giurisdizione contabile. Richiamando la giurisprudenza di legittimità e la costante giurisprudenza della Corte, rileva che il privato, presentando la domanda di aiuto comunitario, si inserisce nel procedimento amministrativo di erogazione di risorse destinate a interessi pubblici primari. Da qui il rapporto di servizio con l’amministrazione, sufficiente a radicare la responsabilità erariale.

La giurisdizione è affermata anche per l’operatore del Centro di assistenza agricola, che dal 2017 risulta intraneo al sistema di erogazione e al sodalizio che ha cagionato il danno. Le doglianze difensive sul merito delle annualità di impiego presuppongono la giurisdizione e non la escludono.

Nel merito, la Corte ritiene la domanda fondata. La beneficiaria ha rappresentato all’organismo pagatore una realtà documentale non corrispondente al vero, dichiarando la conduzione titolata di terreni in forza di contratti disconosciuti dai proprietari. Le argomentazioni difensive sull’attendibilità dei testi sono giudicate deboli: non si tratta di stabilire la validità dei contratti tra le parti, ma la loro efficacia pubblicistica, che impone piena corrispondenza con la realtà sottostante. In forza dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, la non veridicità della dichiarazione determina la decadenza dai benefici.

Le richieste istruttorie dei convenuti sono respinte: la causa è funditus documentale. Le dichiarazioni rese hanno valore di atto pubblico e sono contestabili solo con querela di falso. La Corte ritiene comprovato che l’operatore sia stato l’autentico dominus della vicenda. Anche la porzione di terreni legittimamente detenuti non salva il contributo: la normativa eurounitaria applicabile ratione temporis punisce la dichiarazione fraudolenta in sé, prescindendo dall’estensione delle particelle falsamente detenute.

Il profilo subiettivo si colloca nel dolo, desunto dalla preordinazione del fatto e dalla destinazione dichiarata (uliveto) difforme da quella catastale (seminativo). La condanna è pronunciata per l’intero a carico della beneficiaria e in solido, limitatamente all’annualità 2017, a carico dell’operatore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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