Discarico del conto del cassiere e verifica di rispondenza non necessaria (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 51 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il discarico dell’agente contabile può essere pronunciato senza sottoporre il conto a specifica revisione quando il giudice designato abbia motivatamente rappresentato la rispondenza del conto alle indicazioni già impartite dalla Sezione con pregresse pronunce e non emergano ragioni contrarie. La verifica analitica costituisce un mezzo istruttorio, non un presupposto indefettibile del discarico, sicché la sua omissione non inficia la decisione quando l’esame del conto risulti comunque idoneo a rappresentare i risultati della gestione contabile ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c. Resta fermo che la proposta del giudice designato è soggetta alla valutazione di condivisibilità del Collegio.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso dal cassiere di un Comprensorio sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per l’esercizio finanziario 2014. Il magistrato designato all’esame del conto, iscritto al registro di segreteria, ha rimesso gli atti al Collegio con apposita relazione, proponendo il discarico.

Nella relazione il giudice designato ha osservato che la verifica della rispondenza dei conti alle indicazioni già impartite dalla Sezione non risulta più prevista dal decreto presidenziale adottato per l’anno 2025 ai sensi dell’art. 145, comma 2, c.g.c., e che l’ottimale utilizzo delle risorse disponibili suggerisce di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili. Il Procuratore regionale ha rassegnato conclusioni conformi.

La Motivazione della Corte

La questione concerne la possibilità di pronunciare il discarico del contabile senza procedere a una nuova e analitica revisione del conto, quando tale verifica non sia più richiesta dal decreto presidenziale di organizzazione dell’attività istruttoria per l’anno di riferimento.

Il Collegio muove dal principio, affermato in via generale, secondo cui il conto deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, come prescrive l’art. 140, comma 2, c.g.c. Su questa base la Sezione aveva in precedenza impartito, con pregresse pronunce, una serie di indicazioni volte a correggere e uniformare la predisposizione dei conti dei cassieri ed economi dei diversi Comprensori sanitari.

Il giudice designato ha rilevato che, per i conti depositati in esito a quelle pronunce, l’attività di revisione aveva costantemente riscontrato la rispondenza alle indicazioni impartite, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico. Il Collegio recepisce questa ricostruzione e ne trae la conseguenza che la verifica analitica della rispondenza, non più imposta dal decreto presidenziale, possa essere omessa quando sussista una ragionevole presunzione di conformità.

La Corte valorizza altresì l’esigenza di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili, in considerazione delle risorse disponibili. Su questa base ritiene che non sussistano condizioni ostative al discarico e dispone il discarico del contabile per l’esercizio considerato, senza pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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