Atto del commissario ad acta sottratto al controllo preventivo di legittimità (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 230 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il commissario ad acta nominato dal giudice del lavoro per l’attuazione del proprio provvedimento cautelare è ausiliario del giudice e non organo straordinario dell’amministrazione. Il decreto con cui egli conferisce un incarico dirigenziale ha pertanto natura giudiziale, poiché ritrae fonte e limiti dall’atto di nomina e non dalla norma attributiva del potere amministrativo. Esso non rientra tra gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali emanati da organi amministrativi, che soli sono assoggettati al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), legge n. 20/1994. Ne consegue il non luogo a deliberare della Sezione regionale di controllo.

Il Fatto

Il giudice del lavoro presso il Tribunale di Cassino, nell’attuare in via esecutiva un precedente provvedimento cautelare, aveva nominato commissario ad acta il Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il commissario, con proprio decreto, ha conferito a una dirigente scolastica l’incarico di direzione di un istituto comprensivo, in sostituzione dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania, che aveva subordinato l’esecuzione al verificarsi di condizioni giuridiche e di fatto.

Il decreto commissariale è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Campania, che ha avviato l’istruttoria ai fini del controllo preventivo di legittimità, con rilievo e successiva risposta dell’Amministrazione. Il Magistrato istruttore ha rimesso la questione alla pronuncia collegiale in ordine al visto e alla registrazione dell’atto.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto la questione dell’inquadramento dogmatico del commissario ad acta nominato dal giudice ordinario. Il Collegio rileva che il potere del giudice del lavoro di nominare un commissario per l’esecuzione di un provvedimento cautelare appare di dubbia titolarità, mancando una specifica base normativa di riferimento. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il passaggio in giudicato del provvedimento costituisce presupposto indefettibile per rendere coercibile l’obbligo dell’amministrazione, non essendo sufficiente un provvedimento cautelare privo della stabilità del comando giudiziale (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1463 del 2021).

La Corte dà atto, tuttavia, dell’esistenza di un orientamento che ammette la nomina del commissario quale modalità di attuazione del dictum ai sensi dell’art. 669-duodecies c.p.c., letto in combinazione con l’art. 68 c.p.c., sul presupposto che l’art. 63 d.lgs. n. 165/2001 abilita il giudice ordinario ad adottare tutti i provvedimenti richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Pur ritenendo tale indirizzo non immune da fragilità argomentative, la Sezione prende atto della nomina e dell’operato del commissario, non essendo chiamata a sindacare la legittimità dell’ordinanza del giudice.

La Corte richiama le coordinate ermeneutiche dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2021, secondo cui il commissario ad acta è ausiliario del giudice, che ritrae il proprio potere dall’atto di nomina e non dalla legge. Egli non è organo straordinario dell’amministrazione né esercita poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell’interesse pubblico: il suo compito è dare attuazione alla pronuncia del giudice, con la conseguente imputazione all’amministrazione degli effetti della sua attività.

Da tali premesse discende che la nomina del commissario non determina l’esaurimento del potere dell’amministrazione di provvedere, sicché gli atti da essa emanati dopo la nomina non sono nulli per carenza di potere, né gli atti del commissario, espressione di un potere di natura giudiziale, possono essere annullati dall’amministrazione in autotutela.

Applicando tali principi al caso concreto, la Sezione riconosce natura giudiziale al decreto commissariale di conferimento dell’incarico dirigenziale. Esso non rientra nel perimetro tassativo dell’art. 3, legge n. 20/1994, la cui lett. b) si riferisce inequivocabilmente ad atti di conferimento di incarichi dirigenziali emanati da organi amministrativi. La Corte sottolinea che tale modus operandi ha di fatto sottratto l’atto al controllo preventivo di legittimità previsto dall’art. 100 Cost., del quale vengono ricostruite funzione e natura di controllo esterno e neutrale. Da qui la pronuncia di non luogo a deliberare, con trasmissione della delibera alla Procura regionale per le valutazioni di competenza ai sensi dell’art. 52 del codice di giustizia contabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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