Discarico del conto dell’economo sanitario senza verifica analitica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 47 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del conto può disporre il discarico dell’agente contabile anche senza sottoporre il conto giudiziale a una specifica e analitica revisione, quando la sua idoneità per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione sia già stata accertata in via generale con precedenti pronunce e non emergano ragioni ostative. Il giudizio di conto è connotato da una verifica di corrispondenza tra il rendiconto depositato e le indicazioni già elaborate dalla Sezione, non da un riesame integrale di ogni posta. L’esigenza di destinare le limitate risorse istruttorie ad altre figure di agenti contabili giustifica la concentrazione dell’attività di revisione, senza che ciò integri violazione dell’art. 140, comma 2, cod. giust. cont.
Il Fatto
L’economo di un Comprensorio sanitario provinciale rende il conto giudiziale per l’esercizio finanziario 2015. Il magistrato designato all’esame del conto rimette gli atti al Collegio con apposita relazione, ai sensi degli artt. 145 e 147 cod. giust. cont., proponendo il discarico.
Il giudice designato rileva che le indicazioni fornite dalla Sezione con precedenti pronunce in materia di predisposizione dei conti sono state costantemente rispettate nei rendiconti successivi. Osserva che il decreto presidenziale per l’anno 2025 non prevede più tale verifica analitica e che le esigue risorse istruttorie vanno destinate ad altre figure di agenti contabili. Il Procuratore regionale formula conclusioni conformi in sede di discussione orale.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda i limiti dell’attività di revisione che il giudice del conto deve svolgere prima di pronunciare il discarico. Il Collegio richiama il principio secondo cui il conto giudiziale deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, ai sensi dell’art. 140, comma 2, cod. giust. cont. Su questa base la Sezione aveva in passato emanato una serie di indicazioni sulla corretta predisposizione dei conti di cassieri ed economi.
Il percorso argomentativo muove da un dato di fatto: i conti depositati in esito a quelle pronunce sono risultati costantemente rispondenti alle indicazioni, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico. La verifica di tale rispondenza, tuttavia, non è più richiesta dal decreto presidenziale per l’anno 2025.
Da qui la duplice considerazione del giudice designato, condivisa dal Collegio. Da un lato, l’ottimale utilizzo delle risorse istruttorie mal si concilia con la prosecuzione di un’analitica verifica caso per caso. Dall’altro, non si rinvengono ragioni plausibili per non reputare che la rispondenza già accertata in via generale connoti anche il conto in esame.
Ne deriva che non appare necessario sottoporre il rendiconto a specifica revisione ai fini del discarico. Il Collegio non ravvisa condizioni ostative e accoglie la prospettazione del relatore, dichiarando il discarico dell’agente contabile per l’esercizio 2015.
La decisione conferma che il giudizio di conto non impone un riesame integrale e ripetitivo di ogni rendiconto quando il parametro di riferimento sia già stato elaborato e il conto vi si conformi. Resta ferma la verifica di idoneità rappresentativa, ma la sua attuazione può essere modulata in funzione delle esigenze organizzative della Sezione. Non è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.