Responsabilità contabile e non discarico delle spese economali non documentate (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 26 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la responsabilità contabile richiede quale elemento indefettibile la verificazione di un danno a carico delle finanze pubbliche. Il non discarico presuppone un ammanco, al cui ripiano il contabile va condannato; la mera declaratoria di irregolarità contabile può discendere dalla sola inosservanza di requisiti formali. Le spese economali costituiscono deroga alla scansione di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento e sono ammesse per esigenze impreviste, ma devono essere giustificate con la pertinente documentazione. Il conto economale è un conto di competenza e non di cassa, soggetto al principio di annualità. Le spese di rappresentanza sono ammissibili solo se connotate da inerenza, ufficialità ed eccezionalità, restando esclusi rinfreschi, cene conviviali e omaggi a terzi. In presenza di spese non documentate o fuori esercizio, il contabile è condannato al ristoro del danno.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal giudizio di conto sul conto economale di un Comune, depositato dal contabile. La relazione del magistrato relatore ha deferito a giudizio la convenuta, contestando irregolarità formali e sostanziali per complessivi euro 10.027,29, distinte in diverse voci di spesa: manutenzioni, bolli, imposte di registro, spese postali, spese di rappresentanza e altre.

La Procura regionale, dopo aver concordato sui rilievi formali e sul difetto dei requisiti di urgenza e indifferibilità per alcune spese, ha chiesto il discarico per gran parte delle voci contestate. La convenuta ha insistito per il discarico integrale. La questione approda al Collegio per la decisione sulla responsabilità e sull’entità del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione strutturale della responsabilità contabile. Richiamando la giurisprudenza costituzionale, ne individua l’elemento indefettibile nella verificazione di un danno erariale. Distingue poi nettamente il non discarico, conseguenza di un ammanco da ripianare, dalla dichiarazione di irregolarità, riconducibile alla mera inosservanza di requisiti formali. Da qui il principio per cui la sola irregolarità non comporta automatica condanna del contabile.

Sul piano sostanziale, il Collegio richiama i propri consolidati approdi. La gestione delle spese pubbliche è informata al principio di programmazione, con le fasi dell’impegno, della liquidazione, dell’ordinazione e del pagamento, ai sensi degli artt. 152 e 182 ss. d.lgs. n. 267/2000. Le spese economali derogano a tale scansione e sono ammesse per esigenze impreviste, ma devono sempre essere giustificate con la pertinente documentazione.

Il conto economale è qualificato come conto di competenza e non di cassa: ne deriva l’assoggettamento al principio di annualità, con impossibilità di imputare spese relative a esercizi diversi. Quanto alle spese di rappresentanza, il Collegio ne individua i caratteri di inerenza, ufficialità ed eccezionalità, escludendo in linea di principio rinfreschi, incontri conviviali e acquisti di omaggi a favore di terzi.

Applicando tali principi, il Collegio accerta che diverse spese sono state liquidate con il fondo economale in un esercizio, seppur relative ad annualità diversa, in violazione del principio di annualità. Rileva inoltre la diffusa carenza o non intellegibilità della documentazione giustificativa e i profili formali di non conformità al modello ministeriale.

Sulla scorta della documentazione acquisita, e ferme restando le irregolarità contabili, il Collegio pronuncia il discarico parziale, escludendo le spese prive di idonea documentazione o estranee ai caratteri delle spese di rappresentanza. Sotto il profilo subiettivo, il Collegio esclude la scusabilità dell’errore, non essendo revocabile in dubbio la pronta e agevole intelligibilità del contesto normativo in tema di spese economali e di rappresentanza. Il conto è dichiarato irregolare e il danno liquidato a carico della convenuta in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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