Discarico del conto giudiziale del cassiere sanitario e verifica di rispondenza (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 35 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice del conto può disporre il discarico del conto giudiziale del cassiere di azienda sanitaria senza sottoporre il conto a specifica revisione analitica, quando la sua idoneità per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, richiesta dall’art. 140, comma 2, cod. giust. cont., sia già stata accertata in pregresse verifiche concluse con provvedimenti conformi di discarico. La destinazione delle risorse istruttorie ad altre figure di agenti contabili, in presenza di un decreto presidenziale che non riproduce la verifica di rispondenza, integra ragione idonea a ritenere non necessaria la ripetizione dell’esame. La pronuncia presuppone la condivisibilità della prospettazione del giudice designato e l’assenza di condizioni ostative. Sulle spese non è luogo a pronuncia.

Il Fatto

Il magistrato designato all’esame del conto giudiziale reso dal cassiere dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – Comprensorio Sanitario di Bolzano per l’esercizio finanziario 2013, iscritto al registro di segreteria, ha rimesso gli atti al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 cod. giust. cont., proponendo il discarico.

Il Procuratore regionale, nelle conclusioni orali, ha formulato conclusioni conformi alla relazione del giudice relatore. La questione attiene quindi alla possibilità di definire il giudizio di conto senza una nuova e analitica revisione del conto medesimo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio secondo cui il conto deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, ai sensi dell’art. 140, comma 2, cod. giust. cont. Su tale base, la Corte ha in passato formulato, con pregresse sentenze-ordinanze, una serie di indicazioni rivolte alla corretta ed esaustiva predisposizione e presentazione dei conti giudiziali dei cassieri e degli economi dei diversi Comprensori sanitari dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.

Il giudice designato ha osservato che, con riguardo ai conti nuovamente depositati in esito a tali sentenze-ordinanze, l’attività di revisione via via intervenuta ha costantemente riscontrato la rispondenza alle indicazioni impartite, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico.

È stato poi rilevato che la verifica di tale rispondenza non risulta più indicata nel decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, cod. giust. cont. per l’anno 2025, e che la prioritaria esigenza di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili male si concilia con la prosecuzione di siffatta analitica verifica, in ragione dell’ottimale utilizzo delle esigue risorse a disposizione.

Il Collegio ha quindi ritenuto che non si rinvengano plausibili ragioni per non reputare che la rispondenza già accertata connoti anche il conto in esame, di talché non appare necessaria una specifica revisione ai fini del discarico. Su queste basi, e tenuto conto della condivisibilità della prospettazione del giudice designato, la Corte ha escluso la sussistenza di condizioni ostative e ha disposto il discarico del conto. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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