L’obbligo di rendicontazione dell’agente contabile si estende a tutte le forme di pagamento, anche telematiche (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 244 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di rendicontazione dell’agente contabile, sancito dagli artt. 139 e 140 del codice di giustizia contabile, si estende a tutte le forme di pagamento utilizzate nella gestione del denaro pubblico, indipendentemente dalle relative modalità tecniche. Ne consegue che il conto giudiziale che rendiconti esclusivamente le somme riscosse in contanti, omettendo gli incassi avvenuti tramite pagamenti telematici, come il sistema PagoPA, è radicalmente carente e non assolve l’obbligo di resa. Tale conto è pertanto improcedibile, nonostante la successiva presentazione di un conto integrativo da parte dell’agente.

Il Fatto

L’agente contabile, addetta alla riscossione dei servizi scolastici di un Comune, depositava il conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2023. Nella relazione del magistrato designato emergeva che il conto rendicontava una somma riscossa pari a zero, in quanto l’agente aveva incluso esclusivamente le riscossioni in contanti, omettendo quelle effettuate tramite pagamenti telematici. Il Comune confermava che le riscossioni della gestione avvenivano esclusivamente con tale modalità.

Il magistrato designato concludeva per l’irregolarità del conto, ritenendolo privo dei requisiti minimi per l’assolvimento dell’obbligo di resa. L’agente contabile, costituitasi, depositava una memoria e un conto giudiziale integrativo, deducendo la scusabilità dell’errore interpretativo e l’assenza di ammanchi, poiché gli incassi telematici risultavano tracciati nei sistemi dell’Ente.

La Motivazione della Corte

La Corte osserva che, ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c., il deposito del conto costituisce l’agente in giudizio, che si instaura per effetto della sola presentazione del conto. Oggetto del giudizio è sia il documento contabile, sia la gestione ivi rappresentata, al fine di verificare la regolarità complessiva della gestione del denaro pubblico.

Richiamando la nozione espansiva di “maneggio” di denaro pubblico, la Corte afferma che l’obbligo di rendicontazione deve riguardare tutte le forme di pagamento utilizzate, a prescindere dalle modalità tecniche. Il conto depositato, che esponeva una somma pari a zero rendicontando le sole riscossioni in contanti, è stato quindi giudicato radicalmente carente, non assolvendo all’obbligo di resa di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c.

La produzione successiva di un nuovo conto giudiziale integrato, comprensivo delle riscossioni PagoPA e munito del visto di regolarità del Responsabile del servizio finanziario, non sana il vizio del primo. La Corte dichiara pertanto improcedibile il giudizio avente a oggetto il conto originario, compensando le spese di lite in ragione della natura meramente processuale della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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