Discarico crediti locali: il concessionario deve provare la diligente riscossione (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 10 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio promosso dal concessionario della riscossione avverso il diniego di discarico non è un’azione demolitoria del provvedimento amministrativo, ma concerne la fondatezza del diritto dell’ente locale al pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999. Il diniego è legittimo quando la documentazione prova un’attività di riscossione disordinata, episodica e frazionata, con lunghe pause procedimentali e intervenuta prescrizione del credito per inerzia del concessionario. Il concessionario non può invocare il ragionevole affidamento sull’applicabilità della normativa derogatoria per giustificare l’inadempimento, quando non abbia comunque posto in essere atti idonei a conservare il credito. Confermato il diniego, l’importo dovuto è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, con interessi e spese, restando la riduzione a un ottavo riservata alla sola definizione agevolata tempestiva.

Il Fatto

Il Comune di Teramo affidava a una società concessionaria la riscossione di propri crediti. Dopo una verifica su numerose partite, l’ente adottava i provvedimenti di diniego del discarico per la mancata protratta riscossione delle somme iscritte a ruolo. La società impugnava i dinieghi davanti alla Sezione giurisdizionale, contestando il potere di controllo del Comune e invocando il regime derogatorio introdotto dalla legge n. 190/2014.

La vicenda conosceva un duplice intervento della Corte costituzionale, con sospensione dei giudizi. Riassunta la causa, il Collegio era chiamato a valutare la fondatezza concreta del diniego in relazione a una singola partita, riferibile a ruoli del 2002 e 2003 per tributi locali e sanzioni.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione del giudizio: l’azione promossa ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non investe la legittimità dell’atto dell’ente, ma il diritto di questo a ottenere il pagamento delle quote inesigibili. I vizi amministrativi rilevano solo se incidono su tale diritto.

Le sentenze costituzionali hanno chiarito che ai rapporti in esame si applica la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999, non le norme derogatorie del 2015. Tuttavia il Collegio riconosce che il ragionevole affidamento sulla correttezza del proprio operato impedisce di dichiarare l’inadempimento per il solo ritardo nella comunicazione di inesigibilità. Occorre allora verificare i presupposti sostanziali del discarico.

Il diniego tempestivamente impugnato non sospende l’attività del concessionario, che deve proseguire nella riscossione. Il giudice deve perciò considerare l’esito delle azioni successive e le somme medio tempore riscosse, rideterminando il debito. Nella specie, la documentazione mostra verifiche patrimoniali effettuate a notevole distanza dalla notifica delle cartelle, senza alcun atto di esecuzione forzata successivo.

Dalle notifiche risulta trascorso un termine superiore a quello prescrizionale quinquennale, con perdita definitiva del credito. Irrilevante l’intimazione al socio, troppo distante dalla precedente. La riscossione si rivela scarsamente efficace e priva di interlocuzioni documentate con l’ente. La successiva normativa sulla rottamazione non assume rilievo, essendo già pregiudicata la possibilità di esito positivo.

Quanto al quantum, le eccezioni della ricorrente sono infondate: la riduzione a un ottavo presuppone il pagamento entro novanta giorni, mentre in caso di rigetto del ricorso è dovuto un terzo dell’importo iscritto a ruolo, con interessi e spese. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese per la complessità del quadro normativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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