Litisconsorzio necessario dell’assicuratore e limiti del rito abbreviato contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 85 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa la regola del litisconsorzio necessario con l’impresa assicuratrice, introdotta dalla legge n. 1/2026, si applica anche alle polizze facoltative stipulate anteriormente all’entrata in vigore della norma, in virtù dell’espressa clausola di retroattività e della natura processuale della disposizione. Il litisconsorzio non dipende dall’obbligatorietà della polizza, ma dalla sua esistenza. Nel rito abbreviato contabile, tuttavia, l’iniziativa d’ufficio del collegio volta ad accertare l’esistenza di una polizza non risultante dagli atti, non invocata dalle parti e non oggetto di specifiche richieste, è incompatibile con la funzione deflattiva e di celerità del rito. Il giudice definisce il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. giust. cont., con compensazione delle spese.
Il Fatto
La Procura regionale ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti di una dirigente della Provincia di Teramo per un presunto danno erariale di euro 482,32. L’addebito riguarda l’abuso di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati e prorogati in assenza dei presupposti di legge, con prestazione di fatto equiparabile al lavoro subordinato.
Il danno deriverebbe dalle somme liquidate dall’ente a seguito di giudizio civile, definito in appello con il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, delle differenze retributive e del danno da precarizzazione. La convenuta ha contestato la legittimità delle proroghe, la carenza dell’elemento soggettivo della colpa grave e il nesso di causalità con il pregiudizio. Ha quindi presentato istanza di definizione con rito abbreviato, offrendo il pagamento di euro 144,70, pari al trenta per cento della pretesa risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta dapprima la questione sollevata dalla Procura sull’applicazione del litisconsorzio necessario con l’impresa assicuratrice. La nuova disposizione, ad avviso del giudice, ha introdotto una regola di valenza retroattiva, per la sua natura processuale e per l’esplicito disposto dell’articolo 6 della legge. Il presupposto del litisconsorzio non risiede nell’obbligatorietà della polizza, ma nella sua mera esistenza: la formulazione dell’ultimo periodo del comma 4-bis è riferita a tutti i procedimenti per danni patrimoniali, senza collegamento alla prima parte del comma.
La regola vale dunque anche per le polizze facoltative stipulate prima dell’entrata in vigore della norma. Su tale premessa si innesta la seconda questione: se l’iniziativa d’ufficio diretta ad accertare l’esistenza di una polizza sia compatibile con il rito abbreviato.
Il collegio ritiene che, in assenza di risultanze processuali, di questioni sollevate dalle parti e di specifiche richieste, l’iniziativa d’ufficio sia incompatibile con la speciale natura e funzione del rito. Il rito abbreviato risponde all’interesse del convenuto e dell’ordinamento alla celerità di definizione, alla funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e all’incameramento certo e immediato del quantum risarcitorio.
La previsione di un rito sommario e accelerato mira a una risoluzione rapida delle controversie, evitando dilazioni. Rallentare la definizione per accertare un’assicurazione neppure invocata dal soggetto teoricamente interessato a chiamarla in causa contrasterebbe con tale finalità. La considerazione vale tanto più nel caso concreto, in cui il pagamento ha già estinto l’obbligazione e definito la controversia sul piano sostanziale: ritardare la definizione formale di un giudizio già definito nel merito sarebbe contrario ai principi di economia processuale.
Richiamato l’art. 130 cod. giust. cont., il collegio rileva che l’ammissione al rito abbreviato è stata seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata. Dichiara pertanto definito il giudizio abbreviato e dispone la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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