Riscatto pre-ruolo Scuola Allievi e maggiorazione 1/5: diritto al sistema retributivo (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 146 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza triennale di cui all’art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973 si riferisce esclusivamente all’istanza amministrativa volta a ottenere dall’ufficio che ha emesso il provvedimento di pensione la modifica di quel provvedimento, e non può essere esteso al rimedio giurisdizionale dinanzi alla Corte dei conti, in ragione dell’eccezionalità della norma che non ne consente un’interpretazione analogica. La maggiorazione di 1/5 di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 può avere a oggetto anche i periodi di servizio comunque prestati, inclusa la frequenza della Scuola Allievi, senza che rilevi la circostanza che il periodo coincida temporalmente con uno già coperto da contribuzione o riscattato. L’accoglimento della domanda volta al riconoscimento del beneficio comporta, ove ne derivi il raggiungimento del requisito dei 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, l’obbligo di riliquidazione del trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo in luogo di quello misto.
Il Fatto
Il ricorrente, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri in congedo, impugnava il provvedimento di liquidazione della pensione adottato con applicazione del sistema misto, chiedendo la riliquidazione con il sistema retributivo. A fondamento della domanda, deduceva di aver presentato domanda di riscatto, ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997, del periodo di frequenza della Scuola Allievi Carabinieri, ottenendo dall’INPDAP il riconoscimento di un periodo di 2 mesi e 3 giorni, qualificato come “servizi pre-ruolo senza iscrizione INPS (non valutabili ex art. 11)” del d.P.R. n. 1092/1973, senza il riconoscimento della maggiorazione di 1/5. Contestava, altresì, l’intervenuta decadenza triennale eccepita dagli enti previdenziali, ritenuta decorrente solo dalla piena consapevolezza del vizio, emersa a seguito della liquidazione del trattamento pensionistico.
La Motivazione della Corte
La Corte, in composizione monocratica, ha preliminarmente accertato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, estraneo al rapporto giuridico previdenziale oggetto di vertenza, e ha dichiarato inammissibile la memoria depositata personalmente dal ricorrente dopo il conferimento della delega al difensore, in quanto l’attività processuale è riservata al legale formalmente incaricato.
Rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973, il Giudice ha richiamato la consolidata giurisprudenza contabile secondo cui il termine di decadenza ivi previsto è riferito esclusivamente all’istanza amministrativa volta alla modifica del provvedimento di pensione da parte dell’ufficio che lo ha emesso, non potendo esso essere esteso al rimedio giurisdizionale azionabile dinanzi alla Corte dei conti, anche in ragione dell’eccezionalità della norma.
Nel merito, la Corte ha ritenuto che non costituisca preclusione al riconoscimento della maggiorazione di 1/5 la circostanza che il relativo periodo coincida temporalmente con uno già coperto da contribuzione. Ha rilevato, dall’esame del Mod. SM 5007, come il computo globale del servizio comprendesse il solo periodo di riscatto di 2 mesi e 3 giorni, senza alcuna traccia della maggiorazione. Ha quindi accolto il motivo, valorizzando il tenore letterale dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997 che riconosce i “periodi di servizio comunque prestati”, inclusa la frequenza della Scuola Allievi, come da giurisprudenza contabile prevalente.
Accertato che, a seguito dell’accoglimento, il ricorrente risultava aver maturato i 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995 necessari per l’accesso al trattamento pensionistico con il criterio retributivo, la Corte ha dichiarato il diritto alla riliquidazione della pensione, condannando l’INPS alla corresponsione degli arretrati sui ratei già percepiti, con interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre all’adeguamento del trattamento corrente. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della novità e non univocità degli orientamenti.
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Nota della Redazione
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