Responsabilità erariale della docente per falsi titoli: dolo e pieno risarcimento (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 30 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa non sussiste vincolo di pregiudizialità rispetto al processo penale che abbia ad oggetto gli stessi fatti materiali, giacché l’illecito erariale è disciplinato da regole diverse da quelle del reato, differenti essendo anche l’onere probatorio e i criteri di valutazione delle prove. Il dolo intenzionale del soggetto che abbia falsamente attestato il possesso dei titoli di studio per conseguire incarichi di insegnamento è desumibile, secondo i criteri dell’inferenza indiziaria, dalla chiarezza del quadro normativo sui titoli abilitanti, dalla reiterazione delle condotte fraudolente e dalla risposta mendace alle richieste di verifica dell’amministrazione. La tutela retributiva ex art. 36 della Costituzione presuppone un rapporto di lavoro lecitamente instaurato, con la conseguenza che, ove la causa del contratto sia illecita per effetto della falsa dichiarazione, non trova applicazione l’art. 2126 c.c. L’omesso o tardivo controllo dell’amministrazione non integra concorso del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c., non essendo idoneo da solo a cagionare l’evento dannoso, e l’attività di insegnamento svolta da chi è privo dei titoli non consente il riconoscimento di alcuna utilità, operando una presunzione iuris tantum di totale inutilità della prestazione.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, con sentenza n. 134/2024, aveva riconosciuto la responsabilità amministrativa di una docente, a titolo di dolo, per aver falsamente attestato nelle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali di supplenza il possesso di plurimi titoli di laurea in Lettere e Filosofia. Sulla base di tali dichiarazioni la docente aveva conseguito ed espletato incarichi di insegnamento negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, fino alla risoluzione anticipata del rapporto nel marzo 2023. Il danno erariale, quantificato al lordo degli oneri riflessi, ammontava a euro 56.317,47.

La docente ha proposto appello, chiedendo in via preliminare la definizione agevolata ex art. 130 c.g.c. e, in subordine, l’annullamento o la revoca della condanna sulla base di sei motivi. L’istanza incidentale è stata dichiarata inammissibile. La Procura generale ha chiesto il rigetto del gravame.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ha respinto integralmente l’impugnazione. Sul primo motivo, relativo alla mancata sospensione del giudizio per la pendenza di un procedimento penale sui medesimi fatti, il Collegio ha escluso che sussista il vincolo di pregiudizialità previsto dall’art. 106 c.g.c. Il processo penale, pur muovendo dagli stessi fatti materiali, non costituisce presupposto necessario del giudizio contabile, poiché l’illecito erariale è governato da regole diverse, anche in tema di onere probatorio e valutazione delle prove. La Corte ha richiamato la costante giurisprudenza delle Sezioni Riunite n. 3 del 2023, che ha negato qualsiasi pregiudizialità tra processo contabile e processo penale.

Quanto al secondo e al terzo motivo, concernenti l’elemento soggettivo, il Collegio ha confermato il dolo intenzionale. La chiarezza normativa sui titoli abilitanti, l’ampiezza e la durata delle condotte fraudolente hanno integrato un quadro indiziario idoneo a dimostrare la piena consapevolezza della docente circa il mancato possesso dei titoli. Determinante è stata la reiterazione delle false dichiarazioni in tre anni, culminata nella risposta autografa mendace alle richieste di verifica dell’amministrazione scolastica. Secondo il criterio del più probabile che non, richiamato nella pronuncia Cass. n. 9760 del 2015, è prevedibile che chi svolge un lavoro ne ricavi una retribuzione, con la conseguenza che il danno all’istituzione scolastica è stato intenzionalmente voluto.

Sul quarto motivo, il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’art. 2126 c.c. La tutela retributiva ex art. 36 della Costituzione, come chiarito dalla Corte cost. n. 296 del 1990, presuppone un rapporto di lavoro lecitamente instaurato. Nel caso di specie il rapporto era effetto di una falsa dichiarazione e la sua causa era illecita.

Sul quinto e sesto motivo, la Corte ha negato sia la riduzione per concorso colposo dell’amministrazione sia il potere riduttivo del quantum. Il controllo dell’amministrazione è attività successiva alla condotta controllata e non può concorrere a cagionare il danno: l’omissione o il ritardo rilevano al più come misura dell’ordinaria diligenza ex art. 1227, comma 2, c.c., e i controlli, benché tardivi, sono intervenuti tempestivamente rispetto al maturare della prescrizione. Quanto all’utilità, il Collegio ha affermato una presunzione iuris tantum di totale inutilità della prestazione resa da chi non ha i titoli, non superata da prove positive di qualità dei risultati. L’appello è stato respinto, con condanna alle spese di giustizia di euro 128,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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