Diniego di discarico per riscossione negligente e rideterminazione della somma dovuta (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 148 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario della riscossione dei crediti degli enti locali risponde del diniego di discarico ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999 quando la documentazione prodotta evidenzi un’attività di riscossione disordinata, episodica e frazionata in atti meramente ripetitivi, diluita nel tempo e caratterizzata da pause ingiustificate, con effetti sulla prescrizione del diritto e sull’efficacia dell’azione di recupero. L’illegittimità del rifiuto di discarico va esclusa, con parziale accoglimento del ricorso, per le sole poste di cui sia stata dimostrata l’effettiva riscossione. La somma dovuta dall’agente della riscossione, in caso di proposizione e rigetto del ricorso, è rideterminata nella misura di un terzo dell’importo iscritto a ruolo ai sensi dell’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999, restando escluso il beneficio dell’ottavo della definizione agevolata.
Il Fatto
Il giudizio si inserisce nel contenzioso tra un Comune e la società concessionaria incaricata della riscossione dei crediti dell’ente. L’ente locale avviava una verifica su 142 partite relative a crediti affidati, adottando altrettanti provvedimenti di diniego del discarico per la mancata protratta riscossione. La società impugnava i provvedimenti dinanzi alla Sezione giurisdizionale.
La vicenda processuale è stata segnata da un duplice intervento della Corte costituzionale, con sospensione dei giudizi: la sentenza n. 51/2019 aveva escluso l’applicabilità delle norme derogatorie della legge finanziaria per il 2015 alle società di natura privata, richiamando la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999; la sentenza n. 66/2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’applicazione retroattiva di tali norme. Riassunti i giudizi, il Collegio è stato chiamato a valutare la fondatezza in concreto del rifiuto di discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama integralmente la precedente sentenza della Sezione n. 69/2023, che aveva qualificato il giudizio promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non come azione demolitoria dell’atto amministrativo, ma come accertamento del diritto dell’ente a ottenere dal concessionario il pagamento delle quote inesigibili. I vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sul diritto al rimborso.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 51/2019, ha chiarito che va applicata la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. La società non è stata dichiarata inadempiente per la sola omessa comunicazione di inesigibilità nei termini, in applicazione del principio del ragionevole affidamento sull’applicabilità della normativa derogatoria. Ciò impone però di verificare i presupposti sostanziali del discarico.
Il Collegio esamina quindi la diligenza del concessionario. La documentazione prodotta mostra verifiche patrimoniali effettuate a distanza di anni dalla notifica delle cartelle, atti di esecuzione coattiva non tempestivi e privi di esito, nonché l’assenza di atti interruttivi della prescrizione. Gli atti risultano meramente ripetitivi e frazionati, con lunghe pause nella sequenza procedimentale. Ne deriva la sussistenza dei presupposti del diniego di discarico ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999.
Il ricorso è però parzialmente accolto per la sola posta rispetto alla quale è emerso un parziale pagamento conseguente all’attività esecutiva, dovendosi escludere il diniego per le somme effettivamente riscosse. Irrilevante è la sopravvenuta normativa sulla rottamazione dei crediti (art. 4, d.l. n. 119/2018 e art. 4, d.l. n. 41/2021), poiché alla data di entrata in vigore la possibilità di esito positivo era già pregiudicata dall’inidoneità delle azioni poste in essere.
Quanto al quantum, il Collegio applica l’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999: la definizione agevolata con pagamento di un ottavo è ammessa solo entro il termine di novanta giorni. In caso di proposizione e rigetto del ricorso, la somma dovuta è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, con interessi e spese. Le spese di giudizio sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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