Inammissibile il giudizio di conto sul consegnatario di beni immobili (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 281 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni degli enti locali è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando sia titolare di un debito di custodia, che presuppone la presa in carico e lo scarico di beni mobili destinati a una gestione di cassa o di magazzino. Il debito di vigilanza qualifica invece l’agente come amministrativo e non come contabile, con la conseguenza che l’obbligo di rendicontazione davanti alla Corte dei conti non sussiste. La disciplina di contabilità dello Stato, e in particolare il d.P.R. n. 254/2002, assume valenza generale e si applica anche ai consegnatari degli enti locali, senza che le divergenze lessicali dell’art. 93 T.U.E.L. consentano nozioni distinte. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto per mancanza dell’oggetto quando non siano individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha a oggetto la posizione di un agente contabile che ha reso il conto per l’esercizio 2020 quale consegnatario dei beni mobili e immobili di un ente locale. Il magistrato relatore, con la relazione di deferimento, ha rappresentato che il conto contiene l’elencazione generale dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia ma un mero obbligo di vigilanza.
Su questa premessa il relatore ha chiesto la fissazione dell’udienza e ha concluso per l’improcedibilità del giudizio. La Procura regionale, con conclusioni depositate il 21 ottobre 2024, ha richiesto la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’amministrazione. All’udienza pubblica il magistrato relatore ha richiamato il contenuto della relazione e il pubblico ministero ha concordato.
La Motivazione della Corte
La questione preliminare riguarda la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e la possibile inclusione in essa dei consegnatari di beni immobili. Il Collegio muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato.
Il medesimo regolamento prevede che gli oggetti mobili siano dati in consegna ad agenti responsabili e che i consegnatari dei beni mobili siano sottoposti alla giurisdizione contabile, con obbligo di rendere il conto giudiziale al termine di ogni esercizio. Il riferimento normativo resta costantemente ai beni mobili, come confermano gli artt. 624 e 194 dello stesso regolamento.
Il criterio decisivo è posto dall’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 254/2002, che distingue i consegnatari in agenti amministrativi per debito di vigilanza e agenti contabili per debito di custodia. Solo i secondi sono obbligati alla resa del conto giudiziale, mentre i primi non vi sono tenuti. La Corte richiama sul punto l’arresto della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del citato regolamento anche ai consegnatari degli enti locali.
Quanto all’art. 93 T.U.E.L., che non precisa se la gestione riguardi beni mobili o immobili, il Collegio ne fornisce un’interpretazione sistematica, coerente con la perimetrazione della categoria discendente dalla contabilità dello Stato. La figura del consegnatario si caratterizza per un debito di materie, generi o oggetti esclusivamente mobili, afferente a gestioni di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e conseguente obbligo restitutorio. Il concetto di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, risultando incompatibile con la gestione di beni immobili.
All’esame del conto, l’elencazione dei beni iscritti in inventario non consente di individuare in modo univoco beni mobili riferibili a una gestione di magazzino. Il convenuto è pertanto qualificabile come semplice agente amministrativo e, come tale, non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio per mancanza dell’oggetto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la natura in rito della decisione e l’assenza di costituzione.
Nota della Redazione
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