Responsabilità agente riscossione e interessi su danno da tardiva cancellazione ipotecaria (Cass. civ. Sez. III n. 25785 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sulla causalità adeguata, quanto ai profili fattuali e diversi dai criteri legali che ne governano la valutazione in iure, è riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in sede di legittimità. In tema di responsabilità dell’agente per la riscossione, la connessione rilevante tra la tardiva cancellazione dell’ipoteca e il pregiudizio subito non è quella negoziale, ma quella iscritta nella causalità adeguata, utilizzata come criterio di selezione del danno conseguenza. Il danno da risarcire decorre dal giorno in cui si è verificato il pregiudizio e non da quello dell’iscrizione ipotecaria, con conseguente decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi dalla medesima data.

Il Fatto

Il ricorrente conveniva in giudizio l’agente per la riscossione per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla tardiva cancellazione di un’ipoteca iscritta per errore su un immobile, oggetto di contratto preliminare di vendita. La condotta dell’agente avrebbe indotto il promissario acquirente a posticipare l’acquisto, impedendo al venditore di disporre della provvista necessaria per perfezionare un distinto acquisto immobiliare entro un termine essenziale, con conseguente perdita della caparra.

Il Tribunale respingeva la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione. La Corte di appello riformava la decisione, accogliendo la domanda e riconoscendo la responsabilità dell’agente per la riscossione. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione, articolando quattro motivi; resistono gli eredi del ricorrente originario.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati. La Corte rileva che la Corte di appello, con motivazione riconoscibile e accertamento in fatto, ha ricostruito la sequenza degli accadimenti e ha concluso che al ricorrente era venuta meno la provvista per l’acquisto programmato, a causa della condotta dell’agente che, pur attivatosi tempestivamente, non aveva agito in tempo per consentire il rispetto del termine essenziale e aveva colposamente lasciato iscritta l’ipoteca.

La Suprema Corte ribadisce che il giudizio di causalità materiale e giuridica, quanto ai profili fattuali, appartiene al giudice di merito, richiamando Cass. n. 18509 del 2021 e, in tema di responsabilità aquilana, Cass. n. 25805 del 2024. Nella prospettazione della ricorrente, a ben vedere, non sarebbe stato violato il criterio giuridico della causalità adeguata, ma sarebbe stato male applicato in fatto.

La tesi difensiva è prettamente fattuale: la Corte di appello ha ritenuto, implicitamente ma univocamente, che il reperimento del denaro mediante altra vendita costituisse uno dei possibili modi di finanziamento nei traffici in parola. La connessione rilevante non è dunque quella negoziale, ma quella iscritta nella causalità adeguata, quale criterio di selezione del danno conseguenza, nel quadro di una responsabilità di natura extracontrattuale dell’agente per la riscossione. Nessun rilievo assume la diversa ipoteca gravante sull’immobile oggetto dell’altro preliminare, poiché si trattava di formalità cancellabile anche il giorno stesso della stipula definitiva.

Il quarto motivo è invece fondato. Il pregiudizio da risarcire è stato individuato nella perdita della caparra, avvenuta il 13 luglio 2006, e non nel diverso giorno dell’iscrizione ipotecaria, avvenuta il 1° aprile 2004, come ritenuto dalla Corte distrettuale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, modificando solo su tale punto la decisione di seconde cure. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate per i profili di reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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