Disconoscimento della copia della relata esige contestazione specifica (Cass. civ. Sez. V n. 8604 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica della cartella esattoriale, quando l’agente della riscossione produce in giudizio la copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, e l’obbligato ne contesti la conformità agli originali ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, con allegazione degli elementi attestanti la non corrispondenza tra il fatto e la sua riproduzione. Il mero disconoscimento generico è insufficiente a privare la copia della sua efficacia probatoria e non impone al giudice di ordinare l’esibizione degli originali. Il giudice valuta le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva.

Il Fatto

La contribuente ha impugnato l’intimazione di pagamento relativa a una cartella esattoriale emessa per il recupero di un credito di imposta, deducendo l’inesistenza della notificazione, l’omessa notifica della cartella prodromica, la mancata indicazione del responsabile del procedimento e l’infondatezza della pretesa erariale.

La CTP di Siracusa ha accolto il ricorso, annullando l’intimazione per omessa notifica della cartella. L’agente della riscossione ha proposto appello e la CTR ha riformato la decisione, ritenendo valida la notifica a un familiare presso la residenza della contribuente e tardivo il ricorso di primo grado. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 22, commi IV e V, d.lgs. n. 546/1992: il giudice non avrebbe ordinato l’esibizione degli originali in presenza di contestazione sulla conformità delle copie. Il collegio osserva che la censura non coglie la ratio decidendi, poiché la CTR ha rilevato che la contestazione era del tutto generica.

Sul punto la Corte richiama il principio secondo cui il disconoscimento che fa perdere alle riproduzioni meccaniche la qualità di prova ex art. 2712 cod. civ., pur non soggetto ai limiti dell’art. 214 cod. proc. civ., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito. Il motivo è pertanto inammissibile.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2719 cod. civ., sostenendo che il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica non richieda l’indicazione specifica degli elementi di difformità. La Corte ricorda che la norma attribuisce alle copie fotografiche la stessa efficacia delle autentiche se la conformità all’originale è attestata da pubblico ufficiale o non è espressamente disconosciuta.

Richiamato il precedente Cass. n. 23426 del 2020, il collegio afferma che il giudice, esclusa l’esistenza di una rituale certificazione di conformità, non può negare ogni efficacia probatoria alle copie, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori, anche presuntivi. Il disconoscimento necessita dunque di specificazione delle ragioni della asserita non conformità: il generico mero disconoscimento è insufficiente. Il motivo è infondato.

Con il terzo motivo si contesta la validità della notifica della cartella eseguita a mani del familiare, per mancato invio dell’avviso di ricevimento. La Corte, richiamato il precedente Cass. n. 10131 del 2020 e la Corte cost. n. 175 del 2018, ribadisce che la notifica diretta a mezzo posta si perfeziona decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza. Il motivo è respinto.

Il quarto motivo, sulla tempestività del ricorso di primo grado, è rigettato: accertata la validità della notifica, il ricorso è tardivo rispetto alla data utile. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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