Operazioni soggettivamente inesistenti: onere della prova e consapevolezza del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 7614 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve fornire la prova – anche in via presuntiva – di due circostanze di valenza costitutiva: l’alterità soggettiva dell’imputazione delle operazioni e la consapevolezza del cessionario che la cessione si inseriva in un’evasione IVA. Una volta raggiunta tale prova, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede, ovvero l’assenza di colpevolezza nel ritenere che la merce fosse effettivamente rifornita dal soggetto cedente. È inammissibile il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi che si risolva in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o che concerna la mancata valutazione di mere deduzioni difensive, non riconducibili al fatto storico in senso naturalistico.

Il Fatto

La società contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2010 e 2011, con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione un maggior volume d’affari e contestato l’indetraibilità dell’IVA, per l’uso di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, conseguenti ad acquisti di prodotti informatici dalla società Italy Trading s.r.l. Sia la Commissione tributaria provinciale di Milano sia la Commissione tributaria regionale della Lombardia avevano respinto il ricorso, ritenendo dimostrata la fittizietà dei rapporti tra le due società e la consapevolezza del meccanismo fraudolento.

Avverso la sentenza della CTR, la società contribuente proponeva ricorso in cassazione, deducendo l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione delle regole sull’onere della prova.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso, esaminati congiuntamente. Essi sottendevano, infatti, una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio alternativa alla ricostruzione operata dal giudice di merito, nonché la censura della mancata valutazione di deduzioni difensive. Tali censure non sono inquadrabili nel paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dal d.l. n. 83/2012, che riguarda esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non la ricostruzione fattuale che costituisce l’esito della valutazione delle prove.

Il quarto motivo di ricorso è stato invece dichiarato infondato. La Corte ha ribadito che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’operazione è effettiva ma la fattura è emessa da un soggetto diverso da quello reale: l’IVA non è detraibile perché versata a un soggetto non legittimato alla rivalsa. La prova che l’Amministrazione deve fornire si incentra su due elementi costitutivi: l’alterità soggettiva dell’imputazione, che individua la prova dell’evasione, e la consapevolezza del cessionario circa l’inserimento dell’operazione in un’evasione IVA.

Tale orientamento è coerente con la giurisprudenza unionale, secondo cui il diritto alla detrazione può essere negato quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con il proprio acquisto, partecipava a un’operazione che si iscriveva in un’evasione dell’IVA. Una volta raggiunta tale prova, l’onere si inverte e spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede.

Nel caso di specie, la CTR aveva correttamente indicato gli elementi da cui desumere la frode e la consapevolezza della società: l’unicità del fornitore, la coincidenza dei luoghi di esercizio, l’assenza di documentazione e la sequenza degli acquisti. La valutazione delle contrapposte acquisizioni probatorie, essendo di merito, è esclusa dal sindacato di legittimità.

Infine, la Corte ha precisato che la sentenza di assoluzione emessa dal GIP è irrilevante, poiché l’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario solo alla sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata in esito al dibattimento, non alle pronunce emesse in fase di indagini.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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