La dichiarazione errata è emendabile con l’impugnazione della cartella esattoriale (Cass. civ. Sez. 5 n. 6999 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la dichiarazione del contribuente affetta da errori di fatto o di diritto incidenti sull’obbligazione tributaria è emendabile con l’impugnazione della cartella di pagamento emessa per la iscrizione a ruolo della maggiore pretesa del Fisco a seguito di controllo automatizzato, indipendentemente dal termine decadenziale di cui all’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998. Tale rimedio rappresenta l’unica soluzione possibile stante la preclusione di ogni azione di rimborso dopo il pagamento della cartella stessa, non potendo il contribuente essere assoggettato ad oneri diversi e più gravosi di quelli che per legge devono restare a suo carico. Il giudice tributario, in un processo a cognizione piena, deve accertare l’esatta entità della pretesa fiscale entro i limiti del “petitum”, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione delle prove.
Il Fatto
La società contribuente aveva presentato il consolidato nazionale per l’anno di imposta 2006, incorrendo in un controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. L’Amministrazione finanziaria rilevava il mancato versamento di una somma quale conseguenza dell’errato riporto di oneri detraibili, costituiti da versamenti ad associazioni e partiti politici. La società consolidata aveva effettuato tali versamenti ma non li aveva correttamente esposti nel quadro della dichiarazione.
A seguito dell’emissione della cartella esattoriale, il contribuente proponeva ricorso, accolto in primo grado con riconoscimento del diritto alla deduzione per le somme effettivamente sostenute. La sentenza veniva riformata in appello, sul rilievo che la mancata compilazione del prescritto quadro avesse impedito il trasferimento delle somme dalla società consolidata alla consolidante. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato i primi due motivi, trattati congiuntamente in quanto strettamente collegati, dichiarandoli inammissibili. Il ricorrente non aveva riportato nel corpo del ricorso i passi degli atti dei gradi di merito nei quali aveva dedotto il lamentato mutamento del titolo della pretesa impositiva, con conseguente difetto di autosufficienza ex art. 366 c.p.c. Il principio di esaustività del ricorso per cassazione, pur non dovendo essere interpretato in modo eccessivamente formalistico alla luce della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, non dispensa comunque il ricorrente dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata.
Sotto altro profilo, la Corte ha escluso che la difesa svolta dall’Ufficio in appello integrasse una modifica del titolo della pretesa. La censura di mancata produzione di reddito equivale alla mancata corretta esposizione, atteso che la natura impugnatoria della giurisdizione tributaria muove da un atto introduttivo teso alla demolizione del provvedimento impositivo per accertare l’esatto perimetro dell’obbligazione tributaria.
Quanto al vizio di omessa pronuncia, la Corte ha precisato che non ricorre quando l’eccezione, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa, deponendo per l’implicita pronuncia di rigetto. Il relativo mancato esame può farsi valere come violazione di legge e difetto di motivazione, non già come omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.
Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 17757/2016 in materia di IVA, e successivamente esteso alle imposte sui redditi da Cass. n. 14238/2022 e Cass. n. 23093/2024, la Corte ha ribadito che la dichiarazione errata è emendabile con l’impugnazione della cartella, quale unica soluzione possibile per evitare che il contribuente sia assoggettato a oneri diversi e più gravosi di quelli previsti dalla legge.
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al terzo motivo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per i necessari accertamenti in fatto e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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