Iscrizione nel ruolo straordinario di credito da accertamento definitivo e motivazione della cartella (Cass. civ. Sez. 5 n. 17333 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione a ruolo di un credito tributario derivante da accertamento divenuto definitivo è validamente effettuata anche mediante il ricorso al ruolo straordinario, poiché la distinzione tra ruolo ordinario e straordinario attiene unicamente all’entità del credito riscuotibile in pendenza di un accertamento non definitivo. Ove il credito sia già definitivo, l’iscrizione nel ruolo straordinario non integra alcuna deroga alle disposizioni sulla riscossione frazionata e la cartella di pagamento non necessita di una motivazione specifica in ordine al pericolo per la riscossione, essendo sufficiente il riferimento all’atto impositivo presupposto. In tema di interessi, la cartella che segue un atto prodromico definitivo non richiede alcun onere motivazionale aggiuntivo, limitandosi ad attualizzare il debito già individuato dall’atto genetico, salvo l’onere del contribuente di contestare specificamente la quantificazione nel giudizio di merito.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento, notificata nel 2007, recante l’iscrizione nel ruolo straordinario di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 1990, a seguito di avviso di rettifica divenuto definitivo. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale, in sede di appello, annullava la decisione, ritenendo valida l’iscrizione nel ruolo straordinario e sufficientemente motivata la cartella.
La società originaria, cancellata dal registro delle imprese, vedeva subentrare nella posizione processuale la società incorporate e la società cessionaria del credito. Queste ultime proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle disposizioni sul ruolo straordinario e sull’obbligo di motivazione della cartella con riguardo agli interessi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle Entrate, in quanto depositato tardivamente, e ha esaminato i motivi di ricorso. In ordine al primo motivo, la Corte ha chiarito che i ruoli straordinari, disciplinati dall’art. 11, terzo comma, d.P.R. 602/1973, sono formati quando sussiste un fondato pericolo per la riscossione e autorizzano l’iscrizione per intero del credito, anche se l’accertamento non è definitivo, ai sensi dell’art. 15-bis d.P.R. 602/1973. Tale istituto, come precisato dalle Sezioni Unite n. 758 del 2017, costituisce misura cautelare a garanzia del credito erariale.
La Corte ha quindi rilevato l’irrilevanza della scelta del ruolo straordinario nel caso di specie, poiché il credito derivava da un accertamento divenuto definitivo e, pertanto, avrebbe potuto essere iscritto per intero anche nel ruolo ordinario. La doglianza delle ricorrenti è stata ritenuta infondata, in quanto la differenza tra le due tipologie di ruolo attiene esclusivamente all’entità del credito riscuotibile quando l’accertamento non è ancora definitivo. Ne consegue che, non essendo state derogate le disposizioni sulla riscossione frazionata, la cartella non doveva contenere una motivazione specifica sul pericolo per la riscossione, essendo sufficiente il rinvio all’atto presupposto.
In ordine al secondo motivo, concernente la motivazione in materia di interessi, la Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 22281 del 2022, secondo cui, quando la cartella segue un atto prodromico che ha già determinato il quantum degli interessi, la motivazione non impone oneri aggiuntivi, se non il riferimento diretto all’atto fiscale divenuto definitivo. La quantificazione degli interessi trova la sua fonte nell’atto genetico e la cartella si limita ad attualizzare il debito.
La Corte ha infine respinto l’ulteriore doglianza sollevata nella memoria, osservando che l’eventuale insufficienza della motivazione dell’atto impositivo originario in materia di interessi avrebbe dovuto essere contestata con l’impugnazione di tale atto, ormai definitiva. Le ricorrenti, inoltre, non avevano specificamente contestato l’ammontare degli interessi richiesti con la cartella nel giudizio di merito, limitandosi a una generica lamentela sulla violazione dell’obbligo di motivazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza condanna alle spese, in ragione della tardività del controricorso dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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