Licenziamento per appropriazione di somme: autonomia dell’illecito disciplinare dal reato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8154 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il codice disciplinare aziendale che sanziona l’appropriazione nel luogo di lavoro di beni o denaro aziendale o di terzi configura una fattispecie disciplinare autonoma, che prescinde dalla integrazione degli elementi tipici del reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 cod. pen. Ai fini della legittimità del licenziamento per giusta causa non rileva la qualificazione penalistica della condotta, ma la sua idoneità a ledere il rapporto fiduciario, quale grave negazione dei doveri del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2119 cod. civ. Non occorre pertanto il dolo specifico né la definitività dell’appropriazione, essendo sufficiente l’accertamento della condotta appropriativa, anche desumibile dall’ammissione del lavoratore. L’interpretazione delle clausole del codice disciplinare costituisce attività riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizi di motivazione.
Il Fatto
La struttura datrice di lavoro aveva intimato il licenziamento per giusta causa a un dipendente, contestandogli di essersi appropriato, per esigenze personali, di una somma di denaro prelevata dalla cassa del punto vendita affidatogli.
Il lavoratore impugnava il licenziamento davanti al giudice del lavoro, senza successo: sia il primo grado sia la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, avevano respinto la domanda di accertamento dell’illegittimità del recesso. Avverso la sentenza di appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, cui la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione, muovevano dal presupposto che, per configurare l’illecito disciplinare, occorresse la verifica di tutti gli elementi tipici del reato di appropriazione indebita: dolo specifico, distrazione e inadempimento all’obbligo restitutorio. La Corte respinge la tesi.
Il giudice di merito aveva ritenuto assorbente la previsione del codice disciplinare che sanziona l’appropriazione di beni o denaro aziendale o di terzi anche di modico valore, quale fattispecie autonoma di rilievo disciplinare. Secondo la Corte, tale interpretazione non è stata validamente censurata: l’interpretazione degli atti di autonomia privata è riservata al giudice di merito ed è sindacabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizi di motivazione.
La Corte precisa che non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole dell’interpretazione: occorre la specificazione dei canoni concretamente violati e del modo in cui il giudice se ne è discostato. Non è necessario che quella accolta sia l’unica interpretazione possibile: quando di una clausola siano possibili più letture, la parte non può dolersi in cassazione che ne sia stata privilegiata un’altra.
Il ricorrente sosteneva l’esistenza di una nozione unitaria di appropriazione indebita, di derivazione penalistica, operante con valenza generale anche in ambito disciplinare. La Corte respinge l’assunto richiamando l’art. 2119 cod. civ.: nell’area della giusta causa confluiscono tutti i comportamenti che determinano il venir meno del rapporto fiduciario, rispetto ai quali è tendenzialmente indifferente il rilievo penale della condotta, anche in presenza di ipotesi astrattamente assimilabili sul piano del fatto materiale.
La giurisprudenza di legittimità citata (Cass. n. 5633/2001) conferma che per determinare la consistenza dell’illecito non rileva la qualificazione penalistica, occorrendo invece che i fatti addebitati integrino grave negazione dell’elemento della fiducia. Ne deriva che non sussiste la denunciata violazione dell’art. 2697 cod. civ., essendo sufficiente l’accertamento fondato sull’ammissione del lavoratore di aver tenuto la condotta appropriativa, rispetto alla quale esula la necessità del dolo specifico e della definitività dell’appropriazione.
Il quarto motivo, relativo alla condanna alle spese del giudizio di gravame, è infine dichiarato inammissibile: il sindacato di legittimità sul regolamento delle spese è limitato a verificare che non siano poste a carico della parte vittoriosa, restando la loro quantificazione riservata al giudice di merito.
Nota della Redazione
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