Prescrizione crediti retributivi e divieto di cumulo nel pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27184 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, da tale data, sia nei rapporti a tempo indeterminato sia in quelli a tempo determinato, anche in caso di successione di contratti a termine. Non è configurabile un metus del lavoratore verso la pubblica amministrazione, poiché nei rapporti temporanei il mancato rinnovo integra una mera aspettativa di fatto, giuridicamente irrilevante. Il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi previsto per i dipendenti pubblici si applica a ogni credito connesso al rapporto di impiego, non soltanto a quelli strettamente retributivi.

Il Fatto

L’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coatta amministrativa, ha impugnato il decreto del Tribunale di Roma reso sull’opposizione allo stato passivo, con il quale era stata parzialmente accolta la domanda del lavoratore e ammesso al passivo il credito per differenze retributive da mansioni superiori, oltre rivalutazione e interessi.

Il Tribunale aveva accertato lo svolgimento delle mansioni superiori per un lungo arco temporale ed escluso il diritto al trattamento di fine rapporto, essendo il lavoratore transitato per mobilità presso altra amministrazione senza soluzione di continuità. Aveva inoltre respinto l’eccezione di prescrizione, rilevando che tra le parti erano intercorsi rapporti a tempo determinato privi di stabilità e che solo nel novembre 2014 era stato stipulato il contratto a tempo indeterminato con effetto retroattivo. L’Ente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., come risultante dopo la sentenza della Corte cost. n. 63/1966. Sosteneva che la pronuncia di incostituzionalità era circoscritta al lavoro privato e che anche nei rapporti a termine il dies a quo della prescrizione decorre dall’insorgenza del credito.

La Corte ha ritenuto il motivo fondato, aderendo al principio di diritto delle Sezioni Unite n. 36197 del 28.12.2023. Nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre dal giorno della loro insorgenza, perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione e, nei rapporti a termine, il mancato rinnovo costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.

La sezione ordinaria non può discostarsi dal principio enunciato dalle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, comma 3, cod. proc. civ., che ammette solo una nuova rimessione alle stesse Sezioni Unite, della quale nella specie difettano i presupposti: gli argomenti della memoria erano già stati esaminati e disattesi e la pronuncia è coerente con la giurisprudenza costituzionale.

La Corte richiama Cass. n. 33578/2024 e la Corte cost. n. 115/1975, che confermò il carattere circoscritto della sentenza additiva del 1966 al lavoro privato, ribadendo che l’assimilazione al rapporto di diritto privato vale solo a identificare il giudice competente e non muta il carattere pubblicistico del rapporto. La Corte cost. n. 143/1969 ha poi escluso il metus anche nei rapporti temporanei e precari, poiché le assunzioni temporanee nel pubblico impiego hanno carattere precario e la loro non rinnovazione costituisce un evento inerente alla natura del rapporto.

Con il secondo motivo il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 e 16, comma 6, della legge n. 412/1991, che escludono per il pubblico impiego il cumulo tra rivalutazione e interessi. Il motivo è stato accolto. Il divieto di cumulo si applica a ogni credito scaturente dal rapporto di impiego, anche a quelli risarcitori, trattandosi di una regola limitativa dell’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., che nella più ampia locuzione “crediti di lavoro” ricomprende tutti i crediti connessi al rapporto e non solo quelli retributivi, secondo il principio di Cass. Sez. L. n. 13624 del 02.07.2020. Il decreto impugnato ha quindi erroneamente ammesso al passivo il credito derivante dal cumulo.

Il ricorso è stato accolto, con cassazione del decreto e rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

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