Decorrenza degli interessi in caso di revoca parziale del decreto ingiuntivo (Cass. civ. Sez. III n. 31340/2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di revoca del decreto ingiuntivo in ragione della riduzione della pretesa creditoria azionata in via monitoria, in difetto di elementi su di una diversa epoca di conseguimento della liquidità, gli interessi sulla somma così determinata decorrono dalla data della pronuncia, tale essendo il momento in cui il credito diviene esigibile. La manifestazione scritta della volontà di non adempiere, resa nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non integra mora ex re ai sensi dell’art. 1219, comma 1, n. 2, cod. civ., quando il credito non sia ancora esigibile per difetto di liquidità.
Il Fatto
Il Fallimento di una società agiva in esecuzione forzata nei confronti di un’altra società, sulla base di una sentenza che aveva parzialmente accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da quest’ultima, rideterminando l’importo del credito. La debitrice opponeva all’esecuzione, contestando il calcolo degli interessi, che il creditore aveva quantificato nella misura di € 445.848,85 per interessi legali, facendoli decorrere dalla data di notifica dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Cremona accoglieva l’opposizione, stabilendo che gli interessi dovessero computarsi dalla data di pubblicazione della sentenza che aveva rideterminato il credito (20 ottobre 2015). La Corte d’appello di Brescia, in riforma, accoglieva il gravame del Fallimento, fissando la decorrenza degli interessi alla data di notifica dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendo che tale atto costituisse manifestazione inequivoca della volontà di non adempiere, integrando la mora ex re ex art. 1219 cod. civ., a nulla rilevando che il credito fosse ancora illiquido e inesigibile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo e dichiara assorbito il quarto, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione. Il Collegio esamina preliminarmente il primo e il secondo motivo, relativi all’interpretazione del titolo esecutivo, ritenendoli infondati. La Corte ribadisce che l’interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali va effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme, non degli atti negoziali, trattandosi di atti dotati di vis imperativa e indisponibilità per le parti. La Corte bresciana ha fornito una motivazione sufficiente per interpretare la sentenza costitutiva del titolo esecutivo in punto di decorrenza degli interessi, collocandosi al di sopra del minimo costituzionale richiesto.
Il Collegio accoglie il terzo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata abbia errato sia nell’affermare l’irrilevanza dell’inesigibilità del credito, sia nell’individuazione del dies a quo di decorrenza degli interessi. La Corte richiama il principio (Cass. n. 6012/2020) secondo cui, quando il giudice dell’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. riduca la pretesa creditoria revocando il decreto ingiuntivo originariamente emesso, il riconoscimento degli interessi a decorrere dalla pronuncia è corretto, essendo quel momento quello in cui il credito è stato accertato nell’an e nel quantum, e diviene quindi esigibile. La manifestazione scritta della volontà di non adempiere, resa nell’atto di opposizione, non integra la mora ex re ai sensi dell’art. 1219, comma 1, n. 2, cod. civ., quando il credito non sia ancora esigibile per difetto di liquidità. La Corte enuncia il principio di diritto che, in difetto di elementi su una diversa epoca di conseguimento della liquidità, gli interessi sulla somma determinata in sentenza decorrono dalla data della pronuncia. Il quarto motivo, sulle spese di lite, viene dichiarato assorbito dall’accoglimento del terzo.
Implicazioni Pratiche
- Decorrenza degli interessi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: l’avvocato che difende il debitore ingiunto deve eccepire che, in caso di riduzione della pretesa creditoria, gli interessi sulla somma effettivamente dovuta decorrono dalla data della sentenza che ridetermina il credito, non dalla notifica dell’opposizione o dalla messa in mora, poiché prima di tale momento il credito non è liquido ed esigibile.
- Inapplicabilità della mora ex re: la difesa del debitore deve contestare la tesi della mora ex re ex art. 1219, comma 1, n. 2, cod. civ., allegando che la mera proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo, con la quale si contesta la debenza del credito, non equivale a una manifestazione inequivoca della volontà di non adempiere tale da far decorrere gli interessi, quando il credito stesso non è ancora certo, liquido ed esigibile.
- Interpretazione del titolo esecutivo giudiziale: in sede di esecuzione, per contestare la decorrenza degli interessi indicata dal creditore, l’avvocato del debitore deve impugnare l’atto di precetto eccependo l’erronea interpretazione del titolo esecutivo, allegando che dalla motivazione della sentenza e dal suo dispositivo si desume che gli interessi decorrono dalla pubblicazione, non da una data anteriore, e tale interpretazione è sindacabile in cassazione come violazione di legge.
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