Dirigente: giustificatezza del licenziamento e insufficienza della giusta causa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26609 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di licenziamento del dirigente, la cui disciplina limitativa del potere di recesso non è applicabile ai sensi dell’art. 10 della legge n. 604/1966, la nozione contrattuale di giustificatezza si distacca, sul piano soggettivo e oggettivo, da quella di giustificato motivo ex art. 3 della legge n. 604/1966 e di giusta causa ex art. 2119 cod. civ., trovando ragione nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro. Ne consegue che il recesso può essere assistito da giustificatezza ancorché privo di giusta causa, non essendo necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma essendo sufficiente una valutazione globale che escluda l’arbitrarietà del licenziamento, intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario. Il licenziamento del dirigente non deve costituire extrema ratio, potendo conseguire ad ogni infrazione che incrini l’affidabilità e la fiducia riposte dal datore di lavoro.
Il Fatto
Il dirigente, già direttore generale di una società, impugna il licenziamento disciplinare intimatogli nel dicembre 2018. Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, ritiene il recesso privo di giusta causa ma assistito da giustificatezza, con condanna della società al pagamento dell’indennità di preavviso e rigetto della domanda di indennità supplementare prevista dalla disciplina collettiva.
La Corte d’Appello di Roma conferma la decisione, rigettando l’appello principale del dirigente e quello incidentale della società. Avverso la sentenza di secondo grado il dirigente propone ricorso per cassazione con sei motivi; la società resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la ritenuta tempestività della contestazione relativa al primo dei due addebiti, risalente al 2016. La Corte osserva che il potere disciplinare è diritto potestativo contrattuale del datore di lavoro e va esercitato secondo correttezza e buona fede, nel rispetto dei presupposti che lo legittimano, tra cui l’immutabilità e la tempestività della contestazione. L’apprezzamento in concreto del principio di immediatezza è però riservato al giudice del merito e va inteso in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni del ritardo, quali il tempo necessario all’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa.
Muovendosi sul crinale tra recesso privo di giusta causa e recesso assistito da giustificatezza, la Corte di merito ha ritenuto che la violazione disciplinare, per portata e per il ruolo del dirigente, non integrasse una situazione tale da impedire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, con conseguente difetto di giusta causa; ha però reputato che tale violazione mettesse in crisi la fiducia sul futuro corretto adempimento del ruolo, sì che il recesso non fosse privo di giustificatezza. Tale valutazione unitaria, conforme ai parametri di legge e ai criteri di ragionevolezza, resiste alle censure.
Il secondo e il terzo motivo attengono alla motivazione. La Corte ribadisce che il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre quando il giudice ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento ovvero li indichi senza disamina logica e giuridica, restando il sindacato circoscritto alla violazione del minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost. Il giudice del merito non è tenuto a confutare ogni deduzione difensiva. La censura ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è dichiarata inammissibile per la ricorrenza della doppia conforme, che si configura anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo.
I motivi quarto, quinto e sesto, trattati congiuntamente, sono respinti. La Corte territoriale non ha affermato che il dirigente risponda di tutto ciò che fanno i dipendenti a lui sottoposti, ma che, nella funzione di responsabile di gara, egli non aveva coordinato né adeguatamente indirizzato l’attività di verifica e di studio dei documenti, non svolgendo con la perizia richiesta i compiti di monitoraggio e coordinamento connessi al ruolo. La responsabilità è stata ricondotta ad attività poste in essere dalla struttura diretta dal dirigente e consapevolmente fatte proprie, con accertamento conforme nel doppio grado di merito. Le censure si risolvono in un mero dissenso motivazionale volto a una rivalutazione in fatto, estranea al giudizio di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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