Dispensa per scarso rendimento e prova non superata sono fattispecie distinte (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17629 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento nella prestazione lavorativa, di cui all’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 487 del 1994 nella versione antecedente alle modifiche del d.P.R. n. 82 del 2023, pur non avendo natura disciplinare, consegue all’accertamento dell’inidoneità sopravvenuta, assoluta e permanente del dipendente, in ragione di obiettive deficienze comportamentali, intellettive o culturali, e assume valenza oggettiva, impeditiva ex lege dell’accesso agli impieghi pubblici. Diversamente, il mancato superamento del periodo di prova di cui all’art. 439 del d.lgs. n. 297 del 1994 esaurisce i suoi effetti nel recesso del datore di lavoro dal rapporto contrattuale cui accede, senza riverberarsi su un nuovo rapporto, poiché la prova è finalizzata solo a verificare la reciproca convenienza del contratto nel cui ambito si svolge. Le due fattispecie sono quindi distinte per presupposti e ratio e non sono sovrapponibili.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto il conferimento di un incarico di dirigente scolastico in prova con decreto del Vice Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna del 28 ottobre 2019. Il provvedimento era divenuto inefficace a seguito del diniego del visto da parte della Sezione Regionale della Corte dei conti, con conseguente restituzione della docente alle funzioni di insegnamento.
La Corte d’appello di Bologna aveva respinto il gravame, confermando la sentenza di primo grado che aveva disatteso la domanda. Il giudice di merito aveva ritenuto che la dispensa per insufficiente rendimento e la dispensa per mancato superamento della prova fossero equiparabili, sulla base della lettera della norma e della ratio riconducibile all’art. 97 Cost., volta ad assicurare il buon andamento del servizio scolastico. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito dalle amministrazioni controricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 12 disp. prel. cod. civ. per avere la Corte territoriale esteso in via analogica l’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 487 del 1994, norma che individua fattispecie risolutorie ostative dell’accesso al lavoro pubblico, fino a ricomprendervi la dispensa per mancato superamento della prova.
La Corte di cassazione richiama il proprio precedente Cass. Sez. L n. 22466 del 2023, secondo cui la dispensa per persistente insufficiente rendimento non ha natura disciplinare ma consegue all’accertamento di un’inidoneità oggettiva, la cui valutazione da parte del dirigente non contrasta con la libertà di insegnamento, che tutela l’autonomia didattica ma non la libertà “di non insegnare” (Cass. Sez. L n. 17897 del 2023).
Su tali basi, la dispensa assume una valenza oggettiva e impeditiva ex lege dell’accesso agli impieghi pubblici, mentre il mancato superamento del periodo di prova esaurisce i suoi effetti nel recesso dal rapporto contrattuale cui accede. La prova, infatti, è intesa solo a verificare la reciproca convenienza del contratto nel cui ambito si svolge, senza che i suoi effetti risolutori possano riverberarsi su un nuovo rapporto.
Erroneamente, dunque, la Corte d’appello ha sovrapposto le due fattispecie, distinte per presupposti e ratio, riconducendo al nuovo rapporto instaurato con il Ministero gli effetti risolutori di una prova già consumatasi in un precedente rapporto di lavoro.
In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, stante la rinuncia alla domanda risarcitoria — rientrante fra i poteri del difensore di modificare le conclusioni già formulate (Cass. Sez. 2 n. 4837 del 2019) — la causa è stata decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l’affermazione del diritto al mantenimento dell’incarico di dirigente scolastico in prova e la condanna delle amministrazioni alla reintegrazione, oltre alla rifusione delle spese.
Nota della Redazione
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