Cessazione materia del contendere e improcedibilità per carenza di interesse (TAR Lazio n. 1502 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dal fornitore di dispositivi medici, sul presupposto dell’intervenuto versamento della quota del 25 per cento prevista dall’art. 7 del D.L. n. 95/2025, non può essere accolta quando le amministrazioni regionali non abbiano prodotto in giudizio le attestazioni dell’avvenuto versamento. Tali attestazioni, pubblicate e comunicate alla segreteria del TAR Lazio, costituiscono il presupposto legale della cessazione della materia del contendere e della compensazione delle spese. La richiesta di cessazione, tuttavia, manifesta l’intervenuto difetto di interesse della ricorrente alla definizione nel merito della controversia. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugna dinanzi al TAR Lazio una serie di provvedimenti ministeriali e regionali con cui, per gli anni 2015–2018, le venivano richiesti importi a titolo di payback sui dispositivi medici. Al ricorso introduttivo seguono numerosi motivi aggiunti, con i quali la società estende l’impugnazione alle determinazioni adottate da diverse Regioni e Province autonome a seguito delle richieste statali.

Nelle more del giudizio, nelle more del giudizio, la ricorrente deposita un’istanza con cui chiede la declaratoria della cessazione della materia del contendere, deducendo l’intervenuto versamento della quota ridotta introdotta dalla disciplina sopravvenuta e chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla disciplina sopravvenuta, e in particolare dall’art. 7 del D.L. n. 95/2025, secondo cui gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015–2018 si intendono assolti con il versamento, entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La medesima disposizione prevede che l’integrale versamento estingua l’obbligazione e precluda ogni ulteriore azione giurisdizionale.

Il Collegio rileva che, decorso il termine, spetta alle Regioni e alle Province autonome accertare l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio. Solo tale accertamento determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali, con compensazione delle spese di lite.

Nel caso concreto, però, le attestazioni regionali non risultano prodotte in giudizio. Il Tribunale sottolinea che la declaratoria di cessazione non può prescindere da tale adempimento, che costituisce il presupposto legale espressamente richiesto dalla norma.

Il Collegio non trascura, tuttavia, la portata dell’istanza. La richiesta di cessazione avanzata dalla ricorrente evidenzia una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito. Il Tribunale ne trae la conseguenza processuale: il ricorso è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese tra le parti costituite per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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