Atto meramente confermativo e sindacato sulla discrezionalità tecnica nei concorsi universitari (TAR Campania n. 2193 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione recepisce una valutazione comparativa già espressa, senza compiere nuova istruttoria né rinnovata ponderazione degli interessi, costituisce atto meramente confermativo: non ha valenza costitutiva, non riapre i termini di impugnazione e non è autonomamente impugnabile. Il discrimine rispetto all’atto di conferma in senso proprio risiede nel compimento, o meno, di una nuova istruttoria e di una rinnovata valutazione. Le valutazioni delle commissioni di concorso per docenze universitarie, espressione di discrezionalità tecnico-scientifica, sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che siano inficiate da manifesta illogicità, palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o evidente disparità di trattamento. Non è sufficiente contrapporre alla valutazione dell’organo tecnico una diversa autovalutazione soggettiva dei titoli.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato a una procedura comparativa indetta ai sensi dell’art. 18, comma 4, della l. n. 240/2010 per la chiamata di un professore di ruolo di seconda fascia. Al primo esito si era collocata al terzo posto, alle spalle della odierna controinteressata e di un terzo candidato, poi risultato vincitore.

Con un successivo decreto rettorale l’Ateneo ha annullato d’ufficio quella graduatoria, per carenza dei requisiti di partecipazione in capo al candidato vincitore, e ha riconvocato la Commissione per la riedizione della valutazione comparativa tra le due candidate residue. La Commissione, con verbale del 28 febbraio 2025, ha confermato i punteggi già attribuiti. Il decreto rettorale che ha approvato tale esito è stato impugnato dalla candidata seconda classificata, unitamente al verbale, per ottenere l’annullamento e il riconoscimento della propria posizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di tardività del ricorso. La controinteressata sosteneva che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare la prima valutazione. L’eccezione è respinta: nella prima procedura la ricorrente era solo terza graduata e non risulta che conoscesse la carenza dei requisiti del primo classificato, poi escluso in autotutela. Il provvedimento successivo, inoltre, presenta una propria autonomia, perché il verbale del 28 febbraio 2025 ha dato luogo a un nuovo giudizio comparativo finale tra le parti. Il ricorso è quindi tempestivo.

Nel merito delle eccezioni preliminari, coglie invece nel segno l’eccezione di inammissibilità per natura meramente confermativa dell’atto impugnato. Il Collegio richiama il criterio distintivo tra atto meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio, individuato nel compimento o meno di una nuova istruttoria: il primo non ha valenza costitutiva e non è autonomamente impugnabile, secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato, Sez. III, n. 4155 del 2024).

Dal verbale impugnato emerge che la Commissione, stante l’identità dei titoli e dei criteri, ha fatto applicazione del principio di conservazione degli atti, dichiarando di far proprie le operazioni valutative già compiute e verbalizzate nel 2024. La valutazione analitica dei titoli, quindi, non è frutto di un rinnovato esercizio del potere tecnico-discrezionale, ma mera trasfusione dei giudizi pregressi. L’assenza di reale valenza innovativa rende il ricorso inammissibile in tutte le censure dedotte, relative alle sole valutazioni già espresse.

Il Collegio esamina poi l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, fondata sul fatto che l’Ateneo aveva deciso di non procedere più alla chiamata. L’eccezione è respinta: tale provvedimento è stato impugnato dalla controinteressata in un distinto giudizio, nel quale la sua domanda cautelare è stata accolta ai limitati effetti dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. Ciò mantiene in vita l’interesse alla decisione.

Infine, pur avendo già riscontrato l’inammissibilità, il Collegio evidenzia l’infondatezza nel merito. La ricorrente lamentava l’illogicità del giudizio di “discreto” attribuito a entrambe le candidate sul criterio dell’attività didattica, deducendo la superiorità del proprio curriculum. La Commissione ha svolto una disamina puntuale dei titoli e il giudizio di sintesi non richiede l’elencazione analitica di ogni singolo titolo, non essendo frutto di mera addizione numerica (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4939 del 2021). Le censure si risolvono in un’inammissibile richiesta di revisione del merito della discrezionalità tecnica, non emergendo profili macroscopici di illogicità o travisamento. Il ricorso è respinto per infondatezza, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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