Impact factor non può fondare da solo la valutazione comparativa delle pubblicazioni (TAR Calabria n. 433 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, la commissione giudicatrice è tenuta a valutare le pubblicazioni secondo i criteri di cui alle lettere a) e c) dell’art. 3, comma 2, del D.M. 25 maggio 2011, n. 243, ossia originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza, oltre alla collocazione editoriale e alla diffusione nella comunità scientifica. Il ricorso agli indicatori del comma 4 del medesimo art. 3, tra cui l’impact factor, è previsto in funzione integrativa e non in via esclusiva o assorbente. È pertanto illegittimo il criterio tabellare che assegni il punteggio alle pubblicazioni sulla sola base del fattore di impatto della rivista, senza formulare alcun giudizio comparativo sulla qualità delle stesse.
Il Fatto
La ricorrente, già ricercatrice di tipo A) nel medesimo settore scientifico disciplinare, partecipava alla selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B) bandita dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro con decreto rettorale del 21 giugno 2023. Collocatasi seconda nell’ordine di preminenza, impugnava gli atti della procedura, lamentando che la Commissione avesse disatteso i criteri di valutazione delle pubblicazioni fissati dal bando e dal regolamento di Ateneo.
Il giudizio è stato introdotto a seguito di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 48 c.p.a. La controinteressata, collocatasi prima, eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sul presupposto che la ricorrente non avrebbe potuto partecipare alla procedura per superamento del limite di fruizione degli assegni di ricerca previsto dall’art. 2 del bando.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità, richiamando i principi generali sulle condizioni dell’azione desumibili dall’art. 24, comma 1, della Costituzione e dall’art. 100 c.p.c. L’interesse processuale presuppone una lesione concreta e attuale dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e l’idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelarlo. Poiché la ricorrente è stata ammessa alla procedura e ha contestato nel merito l’esercizio dei poteri della Commissione, la tesi dell’esclusione resta del tutto ipotetica: un potere di esclusione che non è stato esercitato non può fondare una carenza di utilità.
Nel merito, il primo motivo è ritenuto fondato e assorbente. La Commissione, nella prima seduta, aveva fissato i criteri della valutazione preliminare come previsto dall’art. 8 del bando, ripartendo i 100 punti disponibili e riconoscendo, per la valutazione comparativa delle pubblicazioni, un massimo di 20 punti attribuiti su base tabellare in ragione dell’impact factor della rivista di edizione.
Il Collegio ritiene illegittimo tale criterio. Il tenore letterale dell’art. 3, comma 4, del D.M. n. 243/2011 prevede il ricorso all’impact factor in funzione integrativa, e non in via esclusiva ed assorbente, rispetto ai criteri principali di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica. La giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato, Sez. VII, n. 2236 del 2025) conferma che il semplice dato statistico delle citazioni non rappresenta un criterio esclusivo, né condiziona in maniera determinante il giudizio finale sulla maturità scientifica dei candidati.
La circostanza che il fattore di impatto fosse già requisito di ammissibilità delle pubblicazioni, inoltre, non ne legittima il riuso in via esclusiva nella fase comparativa: conferma, anzi, che esso non poteva esaurire la valutazione.
L’accoglimento comporta la rivalutazione dei titoli e delle posizioni dei candidati, con conseguente rinnovazione della procedura mediante nomina di una Commissione in differente composizione. I motivi aggiunti restano assorbiti, avendo ad oggetto atti meramente consequenziali. Le spese di lite sono compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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