Dissequestro e restituzione del bene all’ACER senza incertezza sulla proprietà (Cass. pen. Sez. VI n. 4601 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di dissequestro e restituzione del bene, il giudice penale non è tenuto a rimettere gli atti al giudice civile per la decisione sulla proprietà quando l’incertezza sul titolo non risulti allegata né provata dall’imputato. La mancata dimostrazione dell’esistenza di una controversia civile esclude l’applicazione dell’art. 263, comma 3, cod. proc. pen. e legittima la restituzione in favore dell’ente proprietario. È inammissibile il ricorso che censuri la restituzione senza contestare il difetto di motivazione e senza offrire elementi sulla titolarità del bene.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Salerno, applicata la pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in relazione a contestati delitti di corruzione, accesso abusivo a un sistema informatico e occupazione abusiva di un immobile, disponeva il dissequestro dell’immobile con restituzione all’ACER.
La difesa dell’imputata ricorre per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il giudice avrebbe proceduto in modo automatico alla restituzione, senza differenziare le posizioni dei singoli imputati. In presenza di un’incertezza sulla proprietà del bene, il giudice penale avrebbe dovuto rimettere gli atti al giudice civile. Si segnala, inoltre, che la decisione sarebbe stata assunta in assenza di richiesta del pubblico ministero o di statuizione nell’accordo tra le parti.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. La ricorrente non censura la mancata motivazione della decisione di dissequestro, ma il fatto che la restituzione sia stata disposta in favore dell’ACER e che il sequestro non sia stato mantenuto ai sensi dell’art. 263, comma 3, cod. proc. pen.
Il Collegio rileva che l’imputata non ha dimostrato l’esistenza della controversia che avrebbe giustificato l’applicazione di tale disposizione. Il dissequestro ha riguardato un immobile per il quale era stata espressamente contestata, nei confronti della ricorrente, l’avvenuta invasione finalizzata alla occupazione, corrispondente al capo 10 dell’imputazione.
Da ciò consegue che, nella situazione esaminata, non si configura l’incertezza sulla proprietà del bene che avrebbe imposto al giudice penale di rimettere gli atti al giudice civile. La ritenuta automaticità della restituzione, prospettata dalla difesa, resta dunque priva di fondamento, poiché la stessa difesa non ha allegato né provato il presupposto della controversia civile sulla titolarità.
La Corte precisa, inoltre, che ogni eventuale questione potrà essere posta al giudice dell’esecuzione. All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione delle statuizioni della Corte costituzionale n. 186 del 2000, la condanna della ricorrente al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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