Ottemperanza per la Carta docente del docente precario: il Giudice amministrativo ordina l’esecuzione della sentenza (TAR Lazio n. 12816 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, emessa in funzione di giudice del lavoro, che riconosce al docente il diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, è titolo esecutivo nei confronti dell’Amministrazione scolastica. L’azione di ottemperanza è ammissibile qualora la sentenza sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza con cui il Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Tivoli ha riconosciuto a un docente il diritto di ottenere il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’immediata attivazione della predetta carta, con la provvista indicata nel titolo, oltre alle spese di lite.
La sentenza, passata in giudicato, veniva notificata con le formalità richieste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione. A fronte dell’inerzia del Ministero, il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza, notificato e depositato il 30 dicembre 2025.
La Motivazione del TAR Lazio
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso assistito da giuridico fondamento. In primo luogo, il Collegio ha verificato la sussistenza delle condizioni per l’esercizio dell’azione di ottemperanza: l’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del giudizio, come prescritto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Nel merito, non essendo controverso che la sentenza non avesse ancora trovato esecuzione, il Collegio ha disposto l’ordine all’Amministrazione di provvedere all’adempimento, corrispondendo le somme giudizialmente dovute, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato liquidato per tale attività, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
La regolamentazione delle spese di lite ha seguito il criterio della soccombenza, con liquidazione in favore del ricorrente nella misura di € 800,00 oltre accessori di legge, distratti in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Sul punto, il Collegio ha precisato che l’importo è da intendersi comprensivo delle somme richieste a titolo di spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché debitamente documentate, richiamando i precedenti della Sezione.
Nota della Redazione
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