Diritti degli utenti autostradali e rimborso del pedaggio in presenza di cantieri (TAR Piemonte n. 997 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso del pedaggio dovuto all’utente in presenza di limitazioni all’utilizzo dell’infrastruttura autostradale non integra né un risarcimento da fatto illecito né un indennizzo da fatto lecito, ma uno strumento di riequilibrio del sinallagma negoziale, fondato sul principio di causalità negli spostamenti di ricchezza. Esso prescinde da un coefficiente di imputazione soggettiva in capo al concessionario e dalla prova di uno specifico pregiudizio risarcibile, poiché ha ad oggetto la mera restituzione di somme già corrisposte. La relativa previsione trova base legale nell’art. 37, comma 2, lett. e), d.l. n. 201/2011, che consente all’Autorità di regolazione di definire il contenuto minimo dei diritti degli utenti, anche di natura non risarcitoria, e non collide con la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., difettando il carattere autoritativo della prestazione. Il sindacato giudiziale sulle scelte di regolazione si arresta alla ragionevolezza tecnica, gravando sul ricorrente l’onere di dimostrarne l’irragionevolezza e di prospettare un’alternativa plausibile.

Il Fatto

La società concessionaria gestisce tratte autostradali in Liguria e Toscana. L’Autorità di Regolazione dei Trasporti, all’esito di un’istruttoria avviata nel 2022, ha approvato con delibera n. 132/2024 le misure sul contenuto minimo dei diritti degli utenti autostradali, rinviando a un successivo provvedimento la disciplina del rimborso del pedaggio in caso di limitazioni all’infrastruttura.

La concessionaria ha dapprima proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la delibera n. 132/2024, poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione dell’Autorità e di un utente autostradale. Il procedimento è proseguito e si è concluso con la delibera n. 211/2025, recante le misure sul rimborso del pedaggio, impugnata con motivi aggiunti. La ricorrente deduce l’illegittimità delle misure per irrealizzabilità, insostenibilità economica dei costi non riconosciuti in tariffa, difetto di base legale, illogicità del meccanismo e irragionevolezza delle tempistiche.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Tribunale respinge l’istanza di rinvio e riunione, rilevando che i tratti differenziali soggettivi delle concessionarie impongono trattazioni separate. Delinea poi l’attività di regolazione dell’ART come funzionale a simulare dinamiche concorrenziali e ne esalta il carattere dinamico e rivedibile, collocando la fase istruttoria e di consultazione in posizione centrale.

Sul versante del sindacato, il potere dell’Autorità è connotato da discrezionalità tecnica elevata. Il giudice può svolgere un controllo di ragionevolezza tecnica, anche intrinseco, senza sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione quando questa ricada in un ventaglio di opzioni scientificamente opinabili, come chiarito da Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 2022, n. 757 e da Cons. Stato, Sez. III, 20 gennaio 2023, n. 720. Grava sul ricorrente l’onere di dimostrare l’irragionevolezza e di prospettare un’alternativa plausibile; l’obbligo di motivazione resta dequotato a fronte dei pregnanti obblighi di consultazione e contraddittorio.

Nel merito del ricorso introduttivo, le censure sulle misure informative cadono perché la regolazione non impone sistemi proprietari di rilevazione dei dati, potendo i tempi di percorrenza essere acquisiti da provider esterni o dai dati di pedaggio, e perché la distinzione tra traffico leggero e pesante si traduce nel mero raggruppamento per classi di pedaggio già in uso. Il sistema tariffario non garantisce la revisione automatica del piano economico-finanziario a ogni costo sopravvenuto, poiché la gestione della concessione resta un contratto d’impresa con fisiologico rischio d’operatore. Le misure che rinviano a dati “ove disponibili” o a comunicazioni di terzi non generano obblighi di investimento ulteriori.

Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale qualifica la Misura 8-bis come riequilibrio del sinallagma, escludendo le nature risarcitoria e indennitaria. Da ciò deriva la compatibilità con l’art. 37, comma 2, lett. e), d.l. n. 201/2011 e l’insussistenza della violazione dell’art. 23 Cost., non essendo la prestazione qualificabile come imposta. L’automatismo tra cantieri e rimborso non è illegittimo, perché l’ART poteva prescindere dalla colpa. Anche il rimborso per traffico bloccato regge, atteso che l’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 285/1992 attribuisce al concessionario i poteri dell’ente proprietario per gestire la circolazione.

Le censure su metodologia di calcolo, cumulo con il meccanismo premi/penalità e tempistiche di attuazione sono respinte: le scelte sulle soglie, sulla velocità di riferimento e sulla lunghezza del cantiere rientrano nel ragionevole range di opzioni tecnico-discrezionali, e i termini differenziati al 1° giugno e al 1° dicembre 2026, con il meccanismo di progressivo recupero tariffario, assicurano l’effettività della tutela dell’utenza. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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