Distacco transnazionale non autentico e somministrazione illecita di manodopera (Cass. pen. Sez. I n. 11719 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il distacco transnazionale di lavoratori, ai sensi del d.lgs. n. 136 del 2016, presuppone l’autenticità della prestazione svolta dall’impresa stabilita in altro Stato membro. Non integra travisamento della prova, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la sentenza d’appello che esamini la documentazione difensiva e la ritenga inidonea a comprovare la reale operatività della società estera, risultando la stessa funzionale alla sola somministrazione di manodopera a imprese italiane. È inammissibile la censura che solleciti una diversa lettura degli elementi probatori. Il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio di cui all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. non si inverte per effetto della dubbia genuinità della documentazione difensiva, ma guida una valutazione unitaria degli indizi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Udine, ha ridotto la pena inflitta al legale rappresentante di una società italiana condannato per il reato di cui all’art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998. In primo grado era stato accertato che l’imputato aveva impiegato tre lavoratori bosniaci senza comunicarne il distacco all’Ispettorato del lavoro.
La difesa ha sostenuto che i lavoratori fossero dipendenti di una società croata appartenente al medesimo gruppo, con conseguente configurabilità del solo illecito amministrativo per l’omessa comunicazione. La Corte d’appello ha però escluso l’autenticità del distacco. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, deducono il travisamento della prova per omessa valutazione di un fascicolo allegato alla memoria difensiva e il vizio di motivazione contraddittoria in ordine alle informazioni del servizio IMI. La Corte rileva che la doglianza è infondata: la sentenza di primo grado richiama espressamente le dichiarazioni del legale rappresentante della società croata, mentre la Corte d’appello ha compendiato la valutazione delle emergenze difensive alle pagine 6 e 7 della propria decisione.
Nel merito, la motivazione dei giudici di secondo grado è congrua. Essi hanno ritenuto i contratti prodotti dalla difesa inidonei a comprovare la reale operatività della società croata nello Stato di insediamento e, per altro verso, contraddetti dalle informazioni trasmesse dal servizio di cooperazione comunitaria IMI. La società estera è stata quindi qualificata come mero veicolo di somministrazione di manodopera extracomunitaria priva di permesso di soggiorno a favore di aziende italiane.
Il ricorso, osserva la Corte, si limita a sollecitare l’attribuzione di significati diversi alle prove documentali e a prospettare ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti. Non riesce pertanto a invalidare l’apparato motivazionale, che non presenta profili di illogicità o contraddittorietà.
Quanto al terzo motivo, che denuncia la contraddittorietà della sentenza per aver fondato la conclusione sulla dubbia genuinità della documentazione difensiva, la Corte ne rileva la erroneità prospettica. I giudici d’appello non hanno ritenuto la colpevolezza per effetto del dubbio sulla documentazione, ma hanno ricavato l’inattendibilità di contratti e fatture dalla previa valutazione delle dichiarazioni delle persone informate e della documentazione sequestrata.
La sentenza impugnata si è uniformata al principio secondo cui il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio descrive un atteggiamento valutativo imprescindibile, che deve guidare il giudice nell’analisi degli indizi secondo un obiettivo di lettura finale e unitaria, come affermato da Sez. V n. 25272 del 19.4.2021. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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