Il regime fiscale improprio non rende inesistenti le operazioni (Cass. pen. Sez. 3 n. 5051 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le fatture emesse a fronte di cessioni di beni realmente effettuate, che indicano correttamente quantità, prezzi e imposta sul valore aggiunto dovuta, non possono qualificarsi come relative a operazioni inesistenti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74 del 2000, per la sola circostanza che sia stato applicato il regime ordinario dell’IVA in luogo di quello dell’inversione contabile. L’applicazione di un regime fiscale improprio non determina alcuna divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, né quanto alla qualificazione giuridica dei negozi, né quanto alla determinazione dell’imposta, che risulta indicata in misura corretta. Ne consegue l’insussistenza della gravità indiziaria per i reati di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001, con annullamento senza rinvio del provvedimento cautelare e restituzione di quanto sequestrato.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza aveva disposto il sequestro preventivo, in via diretta e per equivalente, esclusivamente in relazione al reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000. A seguito dell’appello cautelare proposto dal Pubblico ministero, il Tribunale aveva esteso il vincolo anche alle contestazioni concernenti l’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e l’illecito amministrativo, fino alla concorrenza di un profitto indicato in oltre 8 milioni di euro.
Secondo la ricostruzione del Tribunale, la società acquirente aveva acquistato beni tecnologici applicando il regime ordinario dell’IVA, con esposizione dell’imposta in fattura, laddove avrebbe dovuto osservare il meccanismo dell’inversione contabile. Da tale scostamento era stata desunta l’inesistenza giuridica delle operazioni sottostanti le fatture, con conseguente configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. La società ricorrente ha denunciato l’erronea qualificazione, sostenendo la piena corrispondenza tra le operazioni reali e la loro rappresentazione documentale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricordato che la nozione di operazioni inesistenti comprende anche quelle “giuridicamente” inesistenti, ossia le operazioni che, sebbene validamente concluse, ricevano una qualificazione giuridica diversa da quella documentata, come nel caso di finanziamenti dissimulati da fatture per acconti su forniture. Ha richiamato in tal senso il proprio consolidato orientamento, a partire dalla sentenza Sez. 3, n. 13975 del 2008, che ha ricondotto l’inesistenza a ogni divergenza tra la realtà commerciale e l’espressione documentale di essa.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha escluso che l’erronea applicazione del regime fiscale ordinario in luogo del reverse charge possa integrare la fattispecie delle fatture per operazioni inesistenti. L’ipotesi disciplinata dall’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74 del 2000, infatti, richiede o la mancata effettuazione dell’operazione o l’indicazione dell’IVA in misura superiore a quella reale. Nel caso in esame, le fatture rappresentavano fedelmente la realtà commerciale, indicando correttamente beni, quantità, prezzi e imposta dovuta secondo l’aliquota applicabile al tipo di operazione.
L’aver assolto l’imposta con il regime della rivalsa anziché con quello dell’inversione contabile non ha determinato né una sopravvalutazione dell’imposta né una diversa qualificazione giuridica del negozio. Il Tribunale, valorizzando la sola circostanza dell’applicazione di un regime improprio, era perciò incorso in un errore di diritto. La qualificazione delle cessioni come operazioni giuridicamente inesistenti è risultata erronea, difettando il presupposto della divergenza tra realtà fattuale e documentazione fiscale, condizione necessaria per la configurabilità dei reati contestati.
La fondatezza del primo motivo di ricorso ha reso assorbito il secondo, concernente il difetto di motivazione sul pericolo di dispersione dei beni. L’insussistenza della gravità indiziaria ha comportato l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e l’ordine di restituzione di quanto sequestrato all’avente diritto.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.