Motivazione apparente e ricorso del pm ex art 608 cpp (Cass. pen. Sez. I n. 11721 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sentenza di appello confermativa di una pronuncia di proscioglimento, l’assenza totale o la mera apparenza della motivazione integra violazione di legge e rende ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero per il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nonostante il filtro dei soli motivi di cui alle lettere a), b) e c) stabilito dall’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. Il giudice di appello, in presenza di un atto di impugnazione non inammissibile per difetto di specificità, non può limitarsi al mero rinvio alla motivazione di primo grado, essendo tenuto a confutare in modo puntuale e analitico le ragioni dell’impugnante. La mancanza di passaggi controargomentativi configura motivazione apparente, in quanto tale riconducibile alla nullità di cui all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Il Fatto

Con sentenza del 25 maggio 2022 il Tribunale di Cosenza, in rito ordinario, aveva assolto alcuni imputati — vertici politici di un comune calabrese — dai reati di corruzione, corruzione aggravata, induzione indebita e partecipazione ad associazione di tipo mafioso, nonché un ulteriore imputato da un reato elettorale, perché il fatto non sussiste. La Corte di appello di Catanzaro, adita dal pubblico ministero, con sentenza del 3 luglio 2024 aveva confermato la decisione di primo grado.

Avverso tale pronuncia il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per omessa motivazione su ciascuno dei dieci motivi dell’atto di appello e per mancata applicazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che avrebbe imposto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che la sentenza di appello aveva ritenuto l’atto di impugnazione privo di doglianze idonee a devolvere la decisione sui singoli capi, senza però indicare alcun passaggio della sentenza di primo grado che l’appello non avrebbe affrontato. Tale affermazione è rimasta puramente assertiva e priva di supporto argomentativo.

Nei paragrafi successivi la Corte territoriale si è limitata a riportare alcune affermazioni della sentenza di primo grado — la non provata influenza di un imputato sui funzionari comunali, la riconducibilità del gestore di un bene comunale al clan, la prassi del mancato controllo sui canoni, l’assenza di anomalie in alcune vicende amministrative e l’insufficienza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia — affermando di condividerle, ma senza valutarle alla luce dei motivi di appello, che sono risultati del tutto pretermessi. Dalla motivazione non è emerso neppure se l’appello fosse stato ritenuto inammissibile o infondato, atteso il contrasto tra l’affermazione iniziale di inidoneità del gravame e le conclusioni, coerenti invece con una decisione di infondatezza.

Nel quadro della discussione orale, la difesa degli imputati ha eccepito l’inammissibilità dell’atto di appello per difetto di specificità, rilevabile in ogni stato e grado ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. La Corte ha disatteso la tesi, osservando che l’appello era conforme all’onere di specificità delineato dalle Sezioni Unite n. 8825 del 2016, Galtelli, avendo posto questioni concrete: la ritrattazione dibattimentale di alcuni testimoni, la cui utilizzazione era possibile ai sensi dell’art. 500, comma 4, cod. proc. pen.; l’asserito travisamento delle dichiarazioni di un tecnico comunale sulla vicenda dell’assegnazione di un bene; l’erroneità della datazione del coinvolgimento criminale di un soggetto. Su tutti questi argomenti la sentenza di appello ha omesso di rispondere.

Esclusa l’ammissibilità della motivazione per relationem, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 17 del 2000, Primavera, secondo cui essa è legittima solo se il giudice dimostra di aver preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento. Nel caso di specie tale requisito è mancato del tutto. Richiamando inoltre Sez. II n. 18404 del 2024, Lo Coco, e Sez. III n. 38126 del 2024, Amore, la Corte ha concluso per l’assenza di motivazione, configurabile come violazione di legge alla luce delle Sezioni Unite n. 33451 del 2014, Repaci, e n. 5876 del 2004, Ferazzi, con conseguente annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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