Minore età accertata dal profilo social e fotomontaggi pedopornografici (Cass. pen. Sez. 7 n. 9124 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di cui all’art. 600-quater cod. pen. ogni condotta di realizzazione di materiale pedopornografico virtuale, anche mediante fotomontaggi, che veda rappresentato un minore degli anni diciotto. La consapevolezza dell’età della persona offesa può essere desunta da elementi fattuali, quali l’evidenza della minore età ricavabile dal profilo social della vittima, e la sua allegazione è rimessa al giudice di merito. Il diniego della circostanza attenuante della minore gravità ex art. 114 cod. pen. è legittimamente motivato dalla presenza di un solo elemento di conclamata gravità. La mancata concessione delle attenuanti generiche è giustificata dall’assenza di elementi positivi e non dalla semplice incensuratezza. La censura relativa al vizio di mente, non devoluta in appello, è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che ne ha confermato la condanna alla pena di anni tre di reclusione. La condanna riguarda i reati di cui agli artt. 81, comma 1, 494 e 612, comma 2, cod. pen. per essersi presentato sotto false generalità alla persona offesa minore tramite piattaforme social e per averla minacciata di diffondere in rete immagini modificate con contenuti sessualmente espliciti. Il capo B concerne la realizzazione di materiale pedopornografico virtuale, creato utilizzando l’immagine della minore e a lei inviato.
Il ricorrente deduce quattro motivi di ricorso, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 600-quater cod. pen., l’ignoranza incolpevole della minore età, la mancata applicazione dell’attenuante della minore gravità, il diniego delle attenuanti generiche e il mancato riconoscimento del vizio parziale o totale di mente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso. Il ricorrente, riproponendo censure già esaminate dal giudice di merito, sollecita una rivalutazione nel merito delle emergenze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Quanto al reato di cui all’art. 600-quater cod. pen., la Corte territoriale ha ribadito che ogni condotta di realizzazione, anche tramite fotomontaggi e rappresentazioni virtuali, di materiale pornografico che veda rappresentato un minore integra il reato contestato. La consapevolezza della minore età è stata desunta dall’evidenza emergente dalla fotografia del profilo Facebook della persona offesa, dalla quale l’imputato non poteva non nutrirne almeno un dubbio.
In ordine al secondo motivo, la Corte richiama il principio secondo cui il riconoscimento dell’attenuante della minore gravità richiede una valutazione globale del fatto, mentre il diniego è legittimo in presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato le gravi modalità esecutive, consistite nell’ingiuria e nella grave minaccia alla persona offesa attraverso un falso profilo Facebook apparentemente riconducibile a una coetanea.
Quanto al terzo motivo, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, come richiesto dalla riforma dell’art. 62-bis cod. pen. di cui al d.l. n. 92/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2008. Il giudice di merito ha fatto riferimento ai numerosi precedenti penali dell’imputato e alla particolare pericolosità sociale, elementi sufficienti a motivare il diniego.
Il quarto motivo è dichiarato inammissibile poiché la censura relativa al vizio parziale o totale di mente non risulta dedotta in appello, come evincibile dalla sintesi dei motivi d’appello riportata nella sentenza impugnata. Il ricorrente non ha contestato la completezza di tale sintesi. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 114 c.p. – Circostanze attenuanti
- Art. 600-quater c.p. – Detenzione o accesso a materiale pornografico
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso