Gravi indizi associativi: sindacato di legittimità e rilettura del fatto (Cass. pen. Sez. I n. 11717 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen. deve riscontrare, entro il perimetro della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il sindacato di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti né sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori. È pertanto inammissibile il ricorso che, deducendo l’insussistenza dei gravi indizi, proponga censure sulla ricostruzione del fatto o si risolva in una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito. La motivazione del tribunale del riesame è sindacabile solo se carente rispetto all’obbligo di compiuta disamina delle eccezioni difensive ritualmente proposte.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, con ordinanza del 18/04/2024, aveva escluso la sussistenza dell’associazione ex art. 416-bis cod. pen., della correlata ipotesi di concorso esterno e della partecipazione al delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 contestata a più indagati. Il Tribunale del riesame di Potenza, in parziale accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, ha riconosciuto la sussistenza della fattispecie associativa finalizzata al traffico di stupefacenti, limitatamente alla posizione di uno degli indagati.
Questi ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 27 e 292 cod. proc. pen., in combinato disposto con gli artt. 13, 25 e 111 Cost., oltre alla natura apparente e manifestamente illogica della motivazione e a una fallace interpretazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del percorso del Tribunale del riesame, che — riformando la decisione del Giudice delle indagini preliminari — ha ritenuto il ricorrente gravemente indiziato del delitto associativo, dopo aver annullato l’ordinanza genetica limitatamente a un capo e riqualificato nove episodi ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La soglia della gravità indiziaria è stata raggiunta saldando elementi di eterogenea natura, ritenuti concordanti e di univoca significazione.
Sul piano dei limiti del sindacato, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 11 del 22/03/2000, Audino, e delle successive Sez. II n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, e Sez. IV n. 26992 del 29/05/2013, Tiana: il controllo di legittimità non può sostituire l’apprezzamento del merito, ma deve verificare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze. Nel medesimo solco si colloca il dictum di Sez. II n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, secondo cui il ricorso che deduca l’insussistenza dei gravi indizi è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme o la manifesta illogicità della motivazione, non quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti.
La Corte richiama altresì l’obbligo del tribunale del riesame di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all’udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con conseguente vizio di motivazione dell’ordinanza che non contenga una compiuta disamina dell’eccezione ritualmente proposta (Sez. IV n. 21374 dell’11/06/2020, Davis).
Applicando tali principi, il motivo è giudicato interamente sviluppato sul piano del fatto: la difesa mira a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, prospettando una rilettura degli elementi già valutati dal merito. La Corte ribadisce che l’epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative, illustrate come più plausibili o dotate di migliore capacità esplicativa (Sez. VI n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. VI n. 22256 del 26/04/2006, Bosco; Sez. I n. 42369 del 16/11/2006, De Vita).
Nessun vizio logico è ravvisato nella motivazione impugnata, che ha valorizzato la condotta concorsuale in numerosi reati fine, la conoscenza dei coindagati ammessa in interrogatorio, i plurimi contatti con i soggetti apicali, i controlli di polizia attestanti l’assidua frequentazione degli esponenti del sodalizio, la partecipazione al recupero di crediti legati al traffico e la funzione di paciere per la stabilità del gruppo. Il ricorso è pertanto infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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