Distanze dal ciglio stradale e centro abitato non perimetrato (C.G.A.R.S. n. 158 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni sulle distanze dal ciglio stradale di cui al d.m. n. 1404 del 1968, richiamate dall’art. 32 del regolamento edilizio comunale, presuppongono l’accertata collocazione dell’edificio all’esterno o all’interno di un centro abitato. In difetto di una formale perimetrazione del centro abitato con delibera consiliare, non è possibile applicare automaticamente la distanza minima di metri 20,00 prevista per le strade di tipo D. Grava sull’Amministrazione comunale il compimento di un compiuto accertamento sulla effettiva sussistenza di tale centro abitato ai fini della disciplina sulle distanze. Il rinvio al d.m. n. 1404 del 1968 resta in ogni caso inapplicabile quando la costruzione non sia sussumibile, per destinazione, tra quelle tassativamente contemplate dal regolamento per il servizio dell’agricoltura.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato dinanzi al giudice amministrativo la concessione edilizia a suo tempo rilasciata dal Comune, nella parte in cui escludeva la regolarizzabilità di un manufatto destinato a deposito agricolo, ritenuto in violazione della distanza minima di metri 20,00 dal ciglio stradale, nonché il conseguente ordine di demolizione e il successivo accertamento di inottemperanza. I ricorsi, riuniti, sono stati rigettati in primo grado: il T.a.r. ha ritenuto applicabile la disciplina sulle distanze richiamata dal regolamento edilizio, con conseguente consolidamento del provvedimento non impugnato sotto il profilo delle distanze.
Avverso tale sentenza la società ha proposto appello, deducendo l’erronea ricostruzione dei presupposti applicativi del d.m. n. 1404 del 1968, la qualificazione del manufatto come non destinato al servizio dell’agricoltura e l’insussistenza dei presupposti per l’ordine di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. muove da una premessa di fatto, non contestata dall’Amministrazione: nessuna formale perimetrazione del centro abitato è intervenuta con delibera consiliare ai sensi degli artt. 17 e 18 l. n. 765 del 1967. Da ciò deriva che la disciplina richiamata dal Comune, imperniata sul d.m. n. 1404 del 1968, non può trovare applicazione automatica, poiché la collocazione dell’immobile rispetto al centro abitato condiziona l’intero assetto delle distanze.
La Corte esclude anzitutto che il rinvio al regolamento edilizio possa sorreggere la tesi comunale. Il regolamento contempla tassativamente le costruzioni destinate all’agricoltura, ma tra queste non è sussumibile il manufatto in questione, che, pur qualificato come ad uso agricolo, non rientra tra le tipologie espressamente elencate. Parimenti non è invocabile l’art. 22 della l.r. n. 71 del 1978, il cui campo applicativo è limitato a specifici impianti e manufatti.
La Corte rileva inoltre che è rimasta indimostrata la destinazione dell’immobile, nell sua unitarietà, al servizio dell’agricoltura. Il regime delle distanze configurato dal Comune si mostra, pertanto, non corretto.
Anche a voler dare rilievo al rinvio al d.m. n. 1404 del 1968, l’assenza di formale perimetrazione rende comunque necessario un compiuto accertamento, a carico del Comune, sulla sussistenza del centro abitato. La Corte accoglie quindi l’appello nei sensi evidenziati, con parziale riforma della sentenza impugnata, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della natura interpretativa della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.