La specializzazione contemplata dalle direttive va risarcita anche se di durata inferiore; la mera vicinanza semantica non basta (Cass. civ. Sez. 3 n. 14036 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di risarcimento del danno per mancata attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici specializzandi, il diritto all’indennizzo sussiste quando la specializzazione conseguita sia espressamente contemplata negli elenchi delle direttive, a nulla rilevando che il corso frequentato abbia avuto una durata inferiore a quella minima prevista dalla normativa unionale, poiché il mancato adeguamento della durata costituisce proprio una delle conseguenze dell’inadempimento statale. Ove invece la specializzazione non figuri negli elenchi, la pretesa risarcitoria presuppone la dimostrazione dell’equipollenza di fatto del corso a quelli previsti, non essendo sufficiente la mera vicinanza semantica della denominazione né la successiva inclusione tra le specializzazioni “conformi” ad opera del d.m. 31 ottobre 1991. La liquidazione del danno, parametrata all’art. 11 della legge n. 370 del 1999, configura un’obbligazione di valuta, con interessi legali dalla messa in mora ed esclusione della rivalutazione monetaria salva la prova del maggior danno.
Il Fatto
Numerosi medici specializzati convennero in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e altri ministeri chiedendo il risarcimento dei danni per la mancata attuazione delle direttive comunitarie in materia di remunerazione dei corsi di specializzazione post lauream. I ricorrenti avevano frequentato i corsi senza percepire alcuna retribuzione, essendo la borsa di studio introdotta solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 per gli anni accademici successivi.
Il Tribunale di Roma aveva accolto le domande di alcuni medici e rigettato quelle di altri, con statuizioni in parte riformate dalla Corte d’appello di Roma, che aveva escluso l’indennizzabilità di alcune specializzazioni valorizzando la durata dei corsi o la mancata inclusione negli elenchi delle direttive. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i medici soccombenti, con ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente riunito i tre ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, affrontando la questione della tempestività delle impugnazioni successive alla prima. Quanto al ricorso proposto da un gruppo di medici che non avevano ricevuto la notifica del primo ricorso, la Corte ha escluso l’applicabilità del principio di conversione in ricorso incidentale, ritenendo lesivo del diritto di difesa subordinare la verifica di tempestività a un’attività — il deposito telematico — che la parte non era in condizione di conoscere come rilevante, non avendo ricevuto la notifica dell’impugnazione altrui.
Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso del medico specializzato in “Ematologia generale, clinica e di laboratorio”, censurando la sentenza d’appello per aver assimilato tale corso a quello di “Ematologia biologica”, di durata quadriennale. La specializzazione in “Ematologia generale” è infatti espressamente contemplata dall’art. 7, comma 2, della direttiva 75/362/CEE, sicché la corrispondenza andava valutata con riferimento a quella specifica previsione e non a un diverso corso. La Corte ha inoltre ribadito il principio per cui la durata inferiore del corso rispetto ai parametri unionali non può escludere il danno, costituendo proprio una delle conseguenze dell’inadempimento statale all’obbligo di adeguamento, richiamando i precedenti di Sez. 3, n. 11577 del 2026 e Sez. 3, n. 11412 del 2026.
La Corte ha invece rigettato le censure relative alle specializzazioni non contemplate dalle direttive — come “Chirurgia d’urgenza”, “Medicina legale” e “Oncologia” — richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 26603 del 2024, secondo cui non possono ottenere il risarcimento coloro che abbiano iniziato prima del 1991 una specializzazione non prevista dalle direttive e di cui non sia dimostrata l’equipollenza di fatto. Ha escluso rilevanza al d.m. 31 ottobre 1991 e al d.m. 30 gennaio 1998, che disciplinano solo l’equipollenza interna ai fini concorsuali.
Quanto alla quantificazione del danno, la Corte ha dichiarato inammissibili le censure avverso la liquidazione parametrata all’art. 11 della legge n. 370 del 1999, ritenuta una aestimatio completa dei pregiudizi, e ha confermato la natura di obbligazione di valuta del credito, con interessi legali dalla messa in mora e non anche rivalutazione monetaria. Ha infine accolto il ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio, escludendo che la “Medicina fisica e riabilitazione” possa essere assimilata alla “Fisioterapia” per la sola vicinanza semantica, e ha disatteso le istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per assenza di ragionevoli margini di incertezza interpretativa.
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Nota della Redazione
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