L’adesione al payback dei dispositivi medici determina l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse (TAR Lazio n. 12744/2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione del giudizio amministrativo di impugnazione dei provvedimenti di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici segue le sorti della disciplina del c.d. payback. L’integrale versamento, da parte dell’azienda fornitrice, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2025, determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sull’impresa per gli anni di riferimento e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La dichiarazione in tal senso resa dalla parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio una pluralità di atti, emanati a livello ministeriale e regionale, in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9, del d.l. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015, nonché dell’art. 18 del d.l. n. 115/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 142/2022. Con tali provvedimenti era stato accertato il superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici per le annualità 2015-2018 e conseguentemente determinati e ripartiti, a carico delle imprese fornitrici, i relativi oneri di ripiano.
Nel corso del giudizio, la società ricorrente dichiarava di avere provveduto al versamento, in favore delle Regioni evocate in giudizio, degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2025. La nuova disciplina, intervenuta medio tempore, introduceva infatti una procedura agevolata di definizione del contenzioso, subordinata al pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la norma richiamata dalla società ricorrente prevede che l’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali determini l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Si tratta di una causa di estinzione dell’obbligazione di natura legale, che opera in virtù del solo pagamento della quota ridotta e che produce effetti diretti anche sul processo in corso, rendendo priva di utilità la decisione nel merito.
La Corte ha quindi preso atto della dichiarazione resa in udienza dal difensore della società ricorrente, il quale ha espressamente riconosciuto il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione nel merito del giudizio in ragione delle sopravvenienze dedotte. Tale dichiarazione, resa in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, è stata ritenuta idonea a fondare la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Il Tribunale ha, pertanto, dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse, non essendovi più alcuna utilità concreta per la parte ricorrente nella definizione nel merito della controversia. La pronuncia, di natura esclusivamente processuale, non ha richiesto l’esame delle censure di merito proposte avverso i provvedimenti impugnati.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione tra tutte le parti, avuto riguardo alla peculiarità delle sopravvenienze normative che hanno caratterizzato la controversia e alla definizione in rito della stessa. La compensazione è stata giustificata dall’oggettiva difficoltà di prevedere, alla data di introduzione del giudizio, l’intervento legislativo che ha ridisegnato la disciplina del ripiano, rendendo conveniente per le aziende la definizione agevolata.
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Nota della Redazione
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