Soccorso istruttorio dovuto per l’istanza inviata via PEC priva di firma digitale (C.G.A.R.S. n. 157 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’istanza pervenuta all’Amministrazione tramite casella di posta elettronica certificata, non sussiste alcuna situazione di assoluta incertezza circa la sua provenienza. L’omessa sottoscrizione con firma digitale integra una incompletezza documentale, e non un vizio genetico dell’istanza. Ne consegue che l’Amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio per consentirne la regolarizzazione. La scelta di non attivarlo, in una procedura non concorsuale, è improntata a eccesso di formalismo e contrasta con i principi di buona fede e tutela dell’affidamento. L’obbligo collaborativo è rafforzato quando l’ente impone l’uso di piattaforme digitali prive di un sistema di alert tempestivo sulle anomalie.
Il Fatto
Un istituto privato partecipava a una procedura regionale per l’inserimento nel catalogo dell’offerta formativa, indetta con avviso pubblico. L’istanza era trasmessa tramite PEC. L’Assessorato regionale comunicava l’avvio del procedimento di non ammissione, rilevando la mancata sottoscrizione dell’istanza con firma digitale in corso di validità, condizione posta a pena di esclusione dalla lex specialis.
Il ricorrente impugnava il catalogo regionale e gli atti presupposti davanti al TAR Sicilia, deducendo l’illegittimità della clausola del bando e l’omesso esame delle osservazioni. Il TAR, con sentenza n. 2544 del 2022, rigettava il ricorso, escludendo che la spedizione a mezzo PEC equivalesse alla firma digitale e negando il soccorso istruttorio, non venendo in rilievo un’integrazione documentale ma un requisito fondamentale. Proponeva appello l’istituto.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. ribalta l’impostazione del giudice di primo grado muovendo da una premessa di fatto: l’istanza era pervenuta tramite PEC, canale che di per sé esclude qualsiasi incertezza sulla provenienza dell’atto. Su questa base, la mancata attivazione del soccorso istruttorio non risponde a esigenze di interesse pubblico, ma a un eccesso di formalismo.
La Corte confuta la tesi secondo cui l’integrazione della firma costituirebbe un requisito sostanziale non sanabile. Il Collegio osserva che tale ragionamento riecheggia la disciplina dei contratti pubblici, estranea alla procedura in esame. Nel caso di specie opera invece l’art. 6, comma 1, lett. b), l.r. Sicilia n. 10 del 1991, vigente ratione temporis, che consente al responsabile del procedimento di richiedere la rettifica di istanze erronee o incomplete. La norma ha valenza generale e risponde ai principi di tutela dell’affidamento e buona fede.
Il Collegio sottolinea un profilo ulteriore: l’assoggettamento dell’istanza al soccorso non avrebbe arrecato pregiudizio né all’Amministrazione né agli altri partecipanti, trattandosi di procedura non concorsuale.
Assume rilievo decisivo la scelta dell’ente di imporre piattaforme digitali per la presentazione delle istanze. Tale scelta impone all’Amministrazione un’attività collaborativa orientata all’utente, tanto più quando il procedimento si avvale di strumenti automatizzati. Il soccorso si rendeva quindi necessario, in assenza di un sistema idoneo a segnalare tempestivamente al privato, con un alert, l’omessa firma digitale.
Assorbiti gli ulteriori motivi, l’appello è accolto e, in riforma della sentenza impugnata, è annullata la non ammissione. L’Amministrazione è condannata alla rifusione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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