Violazione distanze: danno conseguenza risarcibile senza specifica prova (Cass. civ. Sez. II n. 10284 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni legittima l’azione risarcitoria per il danno determinatosi prima della riduzione in pristino, senza necessità di una specifica attività probatoria. Il pregiudizio che il proprietario subisce va qualificato come danno conseguenza e non come danno evento, ed è l’effetto certo della limitazione del godimento del fondo, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà. La valutazione delle risultanze della prova documentale e testimoniale, e la scelta tra le varie fonti di prova, costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, che non deve confutare ogni singola deduzione difensiva.
Il Fatto
Due proprietari evocavano in giudizio, innanzi al Tribunale, una società, un ulteriore soggetto e il Comune, chiedendo il risarcimento del danno derivante dall’esecuzione di opere in violazione delle norme urbanistiche e paesaggistiche. Il Tribunale rigettava la domanda con la sentenza di prime cure.
La Corte di Appello, in riforma, accoglieva la domanda nei confronti della società e di uno dei convenuti, condannandoli al risarcimento del danno quantificato in via equitativa, e dichiarava inammissibile l’appello proposto nei confronti del Comune. Avverso tale decisione la società e altri soggetti proponevano ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il collegio affronta una questione di composizione, prendendo atto della sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024. Da essa si ricava che non sussiste incompatibilità del presidente di sezione o del consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata a far parte, ed eventualmente a essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. La proposta non ha funzione decisoria né valore di pronuncia definitiva, e la decisione in camera di consiglio non si configura come fase autonoma di riesame della proposta stessa.
Nel merito, l’unico motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sostenendo che la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato un danno risarcibile. Il ricorrente contesta la sussistenza del danno e la sufficienza delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio ai fini della quantificazione.
Il collegio condivide la proposta di definizione e la richiama integralmente. La Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto, non ha fondato la propria valutazione sulla sola consulenza, ma anche sull’apprezzamento della prova documentale e testimoniale acquisita agli atti. In particolare, ha valorizzato i documenti attestanti l’assenza dei titoli legittimanti l’edificazione, il sequestro penale del manufatto, la sospensione dei lavori e la demolizione ordinata dal Comune, nonché la remissione in pristino disposta dal Consiglio di Stato, oltre alle deposizioni testimoniali.
La Corte ribadisce che l’esame dei documenti e delle deposizioni, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta tra le varie risultanze probatorie involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza dover discutere ogni singolo elemento. Si richiamano, in proposito, Cass. Sez. III n. 12362 del 24/05/2006 e le conformi Cass. Sez. I n. 11511 del 23/05/2014 e Cass. Sez. L n. 13485 del 13/06/2014. Quanto alla risarcibilità, la violazione delle norme sulle distanze consente l’azione risarcitoria per il danno anteriore alla riduzione in pristino, senza necessità di specifica prova, trattandosi di danno conseguenza e non di danno evento.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della parte soccombente alle spese processuali. Poiché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con condanna a una somma equitativamente determinata in favore della controparte e a un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, oltre all’obbligo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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