Abuso di biancosegno contrario a patti: prova accordo riempimento, no querela falso (Cass. civ. Sez. II n. 11422 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di abuso di biancosegno, il disconoscimento della scrittura privata non è il mezzo idoneo a dimostrare il riempimento abusivo del foglio firmato in bianco. Quando il riempimento avvenga contra pacta, cioè in violazione del mandatum ad scribendum, la parte che lo deduce non è onerata dalla proposizione della querela di falso, essendo sufficiente la prova dell’esistenza e del contenuto dell’accordo di riempimento. La querela di falso resta necessaria solo nell’ipotesi di riempimento absque pactis, in cui si contesti l’esistenza stessa di qualsiasi accordo sul riempimento. La distinzione rileva sul piano dell’onere probatorio e della qualificazione dell’illecito: falsità materiale nel primo caso, inadempimento contrattuale nel secondo.

Il Fatto

Una società con sede in Liechtenstein, attiva nell’intermediazione commerciale, agiva con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Lecco per ottenere la condanna di una società italiana operante nella produzione di presse industriali al pagamento di provvigioni per l’attività svolta su un’affare concluso con un cliente estero. A fondamento della pretesa la ricorrente produceva copia di una lettera di incarico contenente il riconoscimento di una provvigione percentuale.

La società convenuta contestava che quel documento provenisse da un foglio firmato in bianco dal proprio legale rappresentante e riempito in violazione del patto di riempimento, con l’aggiunta manoscritta del nominativo di un cliente mai procurato. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’Appello di Milano confermava. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi investono il cuore della controversia: la ricorrente sosteneva che, una volta prodotto l’originale della lettera in copia già disconosciuta, la controparte avrebbe dovuto disconoscere anche l’originale o proporre querela di falso, non potendo limitarsi a provare il riempimento abusivo.

La Corte ricostruisce l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità. Un primo orientamento riteneva necessaria la querela di falso in ogni ipotesi di riempimento abusivo. Un indirizzo successivo distingue invece tra riempimento absque pactis e riempimento contra pacta: nel primo caso il documento viene trasformato in qualcosa di diverso, con falsità materiale, e occorre la querela; nel secondo si configura un semplice inadempimento del mandato a scrivere.

La Sezione precisa che il mandatum ad scribendum può avere contenuto positivo o negativo: anche l’obbligo di non completare il foglio integra un accordo di riempimento, la cui violazione costituisce abuso di biancosegno. In tal caso la parte che deduce l’abuso è esonerata dalla querela di falso.

Nel caso concreto, i giudici di merito avevano desunto da documenti e testimonianze che il foglio era stato firmato in bianco con accordo di riempimento limitato a un determinato nominativo, poi modificato con l’aggiunta manoscritta di un secondo cliente. Trattandosi di riempimento contra pacta, la querela di falso non era necessaria.

La Corte distingue le pronunce richiamate dalla ricorrente, rilevando che esse non riguardavano casi in cui, in sede di disconoscimento della copia, fosse stato contestato anche un riempimento contra pacta. Quanto agli altri motivi, il terzo e il quarto sono dichiarati inammissibili perché mirano a una diversa ricostruzione del fatto; il quinto è inammissibile per tardività della prospettazione; il sesto è infondato perché la produzione di nuovi documenti in appello richiedeva la prova della causa non imputabile ex art. 345, terzo comma, c.p.c. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *