Distanze legali: nozione unica di costruzione e pertinenze urbanistiche (Cass. civ. Sez. II n. 12750 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di distanze legali, ai sensi dell’art. 873 cod. civ. esiste una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità e dell’immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, neppure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell’art. 873 cod. civ. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore. Ne consegue che la qualificazione di un manufatto come pertinenza urbanistica da parte della normativa locale non determina automaticamente la sua soggezione alla distanza dal confine: il giudice deve verificare, sulla base delle risultanze istruttorie, se le caratteristiche costruttive di ciascun manufatto integrino la nozione di costruzione.

Il Fatto

Due proprietari di un fondo lamentano la violazione delle distanze legali in relazione a manufatti realizzati dai confinanti su una particella derivata per frazionamento. Chiedono l’accertamento della linea di confine, la riduzione in pristino delle nuove opere, ed il risarcimento dei danni. I convenuti contestano l’ubicazione del confine e sostengono che gli unici manufatti rilevanti rispettano le distanze prescritte dal regolamento edilizio e dalle norme tecniche di attuazione comunali.

Il Tribunale rigetta le domande, qualificando forno, legnaia e cannizzo come pertinenze del fabbricato principale. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento, ordina la demolizione della legnaia e del forno e l’arretramento della pensilina a metri 3,80 dal confine, ritenendo che tutte le pertinenze debbano rispettare la distanza di cinque metri prevista dalla normativa locale. Propongono ricorso per cassazione i soccombenti.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il terzo e il quarto motivo, che investono la medesima ratio della sentenza d’appello: aver fatto discendere in via automatica la violazione della distanza dal confine dalla sola inclusione dei manufatti tra le pertinenze urbanistiche elencate dall’art. 74 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. comunale.

Il ragionamento dei giudici di merito è viziato perché omette di considerare la nozione di costruzione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità e di verificare se essa si attagli alle caratteristiche costruttive di ciascun manufatto oggetto di contestazione. La sentenza richiama numerosi precedenti — tra cui Cass. n. 345 del 2024, Cass. n. 23843 del 2018, Cass. n. 2093 del 2018 — per affermare che la nozione codicistica di costruzione è unica e che i regolamenti locali non possono modificarne il contenuto.

Il punto decisivo è il rinvio contenuto nella seconda parte dell’art. 873 cod. civ.: esso attribuisce ai regolamenti comunali la sola facoltà di prescrivere una distanza maggiore, senza consentire di ridefinire la nozione di costruzione. La normativa locale opera quindi come integrativa della norma codicistica, ma non può restringere o ampliare l’ambito dei manufatti soggetti alle distanze.

Pertanto il giudice del rinvio dovrà accertare, in base alla normativa statale, se i manufatti contestati — la struttura in legno coperta di cannizzo, il forno/barbecue e la legnaia — integrino la nozione di costruzione, tenendo conto delle risultanze istruttorie acquisite e delle loro effettive caratteristiche di stabilità e immobilizzazione al suolo. La Corte accoglie così i due motivi, rigetta i restanti e cassa con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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