Cessione d’azienda e rapporti pendenti: subentro nel contratto d’appalto (Cass. civ. Sez. I n. 15159 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione d’azienda, ai sensi dell’art. 2558 c.c., si trasferiscono al cessionario i contratti stipulati dall’azienda ceduta che non abbiano carattere personale e i cui rapporti non siano ancora esauriti al momento del trasferimento. La pendenza del rapporto contrattuale va accertata con riguardo alla situazione giuridica esistente al momento della cessione, anche se il rapporto è quiescente in attesa della definizione del collaudo. Il carattere provvisorio del certificato di collaudo, che diviene definitivo solo decorsi due anni, mantiene pendente il rapporto con l’appaltatore, con la conseguenza che la revoca del collaudo intervenuta nel biennio non costituisce ingerenza di un terzo nel contratto, ma semplice effetto legale della cessione. Ne deriva il subentro del cessionario nel contratto d’appalto e la sua responsabilità a titolo di inadempimento contrattuale, restando irrilevanti le censure avverso l’autonoma e autosufficiente ratio fondata sull’abuso del diritto.
Il Fatto
A seguito della rovina di un palazzetto dello sport realizzato sul proprio territorio, il Comune committente convenne in giudizio davanti al Tribunale la società appaltatrice, il progettista, il direttore dei lavori e una seconda società, cessionaria dell’azienda dell’impresa appaltatrice, chiedendo la condanna solidale al risarcimento dei danni.
Instauratosi il contraddittorio e intervenuto il fallimento della società appaltatrice, il Tribunale rigettò la domanda verso la cessionaria, escludendo che il debito, non risultante dalle scritture contabili al momento della cessione, rientrasse tra quelli dell’art. 2560, comma 2, c.c. La Corte d’Appello, in riforma, accolse l’impugnazione del Comune, ravvisando nella cessione un’ipotesi di abuso del diritto e di lesione del credito e, in via autonoma, il subentro della cessionaria nel contratto d’appalto per effetto dell’art. 2558 c.c., essendo il rapporto ancora pendente in virtù della revoca del collaudo provvisorio. La cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. in materia di abuso del diritto e di successione nei contratti. La sentenza impugnata espone due distinte e autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali è da sola sufficiente a reggere il dispositivo: l’infondatezza delle censure contro una le rende irrilevanti, e quindi inammissibili, le censure contro l’altra.
La prima ratio si fonda sulla responsabilità per abuso del diritto, consistente nella stipula di un artificioso contratto di cessione volto a sottrarre il patrimonio aziendale al creditore. La seconda, esposta alle pagine 15 e 16, ravvisa la responsabilità della cessionaria quale parte subentrata nel contratto d’appalto per effetto della cessione d’azienda, e quindi a titolo di inadempimento contrattuale e non di responsabilità extracontrattuale o solidale ex art. 2560.
La Corte ritiene che le censure contro la seconda ratio non colgano nel segno. L’inciso con cui la Corte territoriale aveva dichiarato di condividere l’impostazione di primo grado nulla toglie alla tenuta della motivazione, da apprezzare secondo il parametro della sua intrinseca fondatezza. Il giudice d’appello ha rilevato che, per la disciplina all’epoca vigente, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni, e che in tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi. Poiché il certificato non è mai divenuto definitivo, per la rovina dell’opera e la revoca intervenuta nel biennio, il rapporto contrattuale era ancora pendente al momento della cessione, con conseguente subentro della cessionaria.
Non vale obiettare che la revoca del collaudo è atto unilaterale di un soggetto estraneo al contratto di cessione. Non si tratta dell’intervento di un terzo, ma di un effetto legale della cessione d’azienda; e, data la provvisorietà ex lege del collaudo e la rovina nel biennio, la revoca formale non era nemmeno necessaria. Coerente con tale impostazione fu il comportamento della cessionaria, che si accreditò presso il Comune come interlocutore qualificato sulla vicenda.
Il secondo motivo, sulla lesione del credito, è inammissibile perché estraneo alla ratio incentrata sull’inadempimento contrattuale. Il terzo motivo, sulla nullità della consulenza tecnica d’ufficio per acquisizione di documenti fuori dal contraddittorio, è parimenti inammissibile: la ricorrente non indica il pregiudizio al diritto di difesa, la documentazione fu acquisita in sede di accertamento tecnico preventivo ante causam e manca la specificazione richiesta dall’art. 366, n. 6, c.p.c. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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