Redditometro: obbligo di esame analitico delle prove contrarie del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 238 del 04.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo induttivo mediante il cd. redditometro dispensa l’Amministrazione da ulteriore prova circa l’esistenza degli indici di capacità contributiva, restando a carico del contribuente la prova contraria. All’inversione dell’onere probatorio deve però seguire, ove il contribuente vi abbia adempiuto, un esame analitico da parte del giudice, che non può limitarsi a giudizi sommari privi di riferimento alla massa documentale acquisita. La motivazione apparente, graficamente esistente ma inidonea a rendere percepibili le ragioni del decidere, integra la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, rilevante come error in procedendo ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Le dichiarazioni dei terzi costituiscono prova contraria utilizzabile nel processo tributario e il giudice deve apprezzarne l’attendibilità.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente due avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2006 e 2007. La verifica, svolta con metodo sintetico-induttivo ex art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, valorizzava quali indici di capacità contributiva il canone di locazione dell’abitazione, il mutuo per l’immobile secondario e il finanziamento per l’autovettura, rideterminando un maggior reddito e contestando l’omessa e l’infedele dichiarazione.

Il contribuente impugnava dinanzi alla C.t.p. di Roma, che rigettava il ricorso. La C.t.r. del Lazio confermava in appello con sentenza n. 1141/28/2015. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, deducendo vizio di motivazione, omesso esame di un fatto decisivo e falsa applicazione delle norme civilistiche sulle donazioni e sulle presunzioni. L’Agenzia non depositava controricorso, producendo mera nota di costituzione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal quadro normativo dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis. Il meccanismo del redditometro introduce una presunzione legale relativa: accertata l’effettività degli indici di capacità contributiva, il giudice non può privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore, ma può valutare la prova offerta dal contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme. Non basta provare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica: occorre una prova documentale su circostanze sintomatiche dell’impiego di quei redditi.

Su questa base la Corte accoglie il primo motivo. La C.t.r. si era limitata ad affermare che il contribuente non aveva assolto l’onere probatorio e che le donazioni familiari non erano avvenute per atto pubblico. Così facendo ha obliterato la valutazione delle specifiche prove addotte: le spese sarebbero state sostenute grazie al contributo della moglie, dei suoceri pensionati e del cognato convivente, con redditi legalmente esclusi dalla base imponibile.

Il giudice tributario, una volta che il contribuente abbia adempiuto all’onere di allegazione, deve procedere a un esame analitico della documentazione. Richiamando l’orientamento consolidato (Sez. U. n. 8053/2014), la Corte ribadisce che la motivazione apparente — formalmente presente ma con argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico — integra la nullità della sentenza. Il giudice deve esporre anche il contenuto “dinamico” del ragionamento, descrivendo il percorso cognitivo seguito.

Anche il terzo motivo è fondato. Le dichiarazioni dei terzi sono utilizzabili come prova contraria nel giudizio sul sintetico e il giudice deve apprezzarne l’attendibilità al pari delle dichiarazioni raccolte dall’Ufficio. Il generico richiamo alla mancanza di atto pubblico oblitera la disciplina dell’art. 783 cod. civ., che non richiede tale forma per le donazioni di modico valore, da valutarsi con criteri non rigidi. L’azione davanti alla commissione tributaria mira a dimostrare l’infondatezza della pretesa fiscale, non a far valere diritti derivanti dalla donazione.

La Corte accoglie pertanto il primo e il terzo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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