Ultrattività del mandato alla lite e morte della parte dopo la precisazione delle conclusioni (Cass. civ. Sez. 2 n. 14748 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di morte della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione dell’evento, ad opera del difensore, comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato. Tale posizione risulta stabilizzata nella fase attiva del rapporto processuale e nelle fasi successive di quiescenza o di riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. La notificazione dell’atto di appello al procuratore domiciliatario della parte deceduta, il cui decesso non sia stato dichiarato o notificato nelle forme di rito, è pertanto legittima e tempestiva, ex artt. 300 e 330 cod. proc. civ.. Il difensore della parte defunta, una volta ritualmente notificato l’appello, non può costituirsi per la stessa, non operando più l’ultrattività del mandato; la dichiarazione del decesso avrebbe dovuto determinare l’interruzione del processo di appello, per consentirne la riassunzione nei confronti degli eredi.
Il Fatto
Il Tribunale di Enna aveva accolto la domanda di costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio a carico del fondo di una parte e a favore del fondo di un’altra, deceduta dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni ma prima del deposito della sentenza di primo grado.
La soccombente aveva proposto appello, notificando l’atto introduttivo al procuratore domiciliatario della controparte defunta. Il difensore, costituitosi in virtù della regola dell’ultrattività del mandato, aveva eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione, poiché rivolta alla parte deceduta e non ai suoi eredi. La Corte d’Appello di Caltanissetta aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello, ritenendo necessaria la notificazione agli eredi.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 299, 300 e 330 cod. proc. civ., sostenendo che, non essendo stato dichiarato in udienza o notificato il decesso della controparte, l’ultrattività della procura rendeva legittima la notificazione dell’atto di appello presso il procuratore domiciliatario.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 15295 del 2014. Tale pronuncia ha composto il contrasto giurisprudenziale stabilendo che, in caso di morte della parte costituita, l’omessa dichiarazione o notificazione dell’evento da parte del difensore comporta la prosecuzione del mandato, con conseguente stabilizzazione della posizione giuridica della parte rappresentata anche nelle fasi successive del processo.
La Corte d’Appello si era discostata da tale principio, facendo riferimento a un orientamento precedente superato e a pronunce non pertinenti. In particolare, la Cassazione ha chiarito che, nel caso di specie, la notificazione dell’appello era avvenuta correttamente e tempestivamente al procuratore della defunta, non essendo stato reso noto il decesso nelle forme di rito.
Ne consegue che il difensore della parte defunta non avrebbe potuto costituirsi per la stessa dopo la notificazione dell’atto di impugnazione. La dichiarazione del decesso avrebbe dovuto determinare l’interruzione del processo di appello, al fine di consentire la riassunzione nei confronti degli eredi, questione comunque superata dalla loro partecipazione al giudizio.
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Nota della Redazione
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