Rigetto per motivi assorbiti e onere di specificità dell’appello (Cass. civ. Sez. II n. 27440 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che dichiara assorbito un motivo di gravame non omette di pronunciarsi: l’assorbimento presuppone l’esame del motivo e integra una decisione implicita di rigetto, con motivazione che non può qualificarsi meramente apparente quando si fonda su ragioni esplicitate in altra parte della sentenza. La censura di omesso esame di un motivo d’appello, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente di riportare integralmente l’atto di gravame, non essendo sufficiente la trascrizione di un singolo estratto, che non consente alla Corte di verificare l’effettiva omissione. La parte che non ha proposto appello avverso la statuizione di risoluzione del contratto di compravendita non è legittimata a censurare in cassazione i profili di quella statuizione, quando il giudice d’appello abbia interpretato l’atto come rivolto unicamente contro la condanna risarcitoria.
Il Fatto
Nel 2010 l’acquirente di un gommone conveniva davanti al Tribunale la venditrice e la società che aveva eseguito la riparazione del motore, chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita per grave vizio di costruzione, la restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni. Il Tribunale dichiarava risolto il contratto, condannava la venditrice a restituire il prezzo e accoglieva la domanda risarcitoria nei confronti della riparatrice.
La società riparatrice proponeva appello, notificato al solo acquirente. La Corte d’appello rigettava il gravame. Avverso tale sentenza la società ricorreva per cassazione con cinque motivi; nel corso del giudizio rinunciava al primo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo della omessa pronuncia sui motivi d’appello. Il giudice d’appello aveva dato atto che i rilievi sulla decadenza dall’azione per vizi dovevano ritenersi assorbiti dalle considerazioni svolte sui primi due motivi di gravame. Secondo la Cassazione il motivo è stato quindi esaminato, sia pure mediante assorbimento, e la decisione non presenta il vizio denunciato: l’assorbimento non equivale a omissione, perché implica una valutazione di superfluità del mezzo rispetto alla decisione già raggiunta.
Sul piano della motivazione apparente la Corte esclude il vizio. Il giudice d’appello ha indicato la circostanza della riconsegna del gommone alla riparatrice pochi giorni dopo l’intervento, traendo da essa la tempestività della denuncia dei vizi. La motivazione, pertanto, non è meramente formale né insanabilmente contraddittoria.
Un passaggio rilevante riguarda l’onere di specificità del ricorso per cassazione. La ricorrente lamentava l’omesso esame di un motivo di gravame, ma ne riportava nel ricorso unicamente una frase, senza trascriverne il contenuto integrale. La Corte rileva che così non è posta in condizione di valutare l’omessa pronuncia, con conseguente inammissibilità della censura per genericità.
Quanto alla doglianza sulla carenza di legittimazione e interesse ad impugnare le statuizioni relative alla domanda di risoluzione, la Corte chiarisce che il giudice d’appello non ha negato tale legittimazione: ha invece ritenuto che quei profili non fossero stati impugnati, perché l’atto di gravame era diretto al solo acquirente e non notificato alla venditrice. La scelta processuale della parte ha quindi delimitato l’oggetto del giudizio di secondo grado, con effetti preclusivi in sede di legittimità.
Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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