Subentro della curatela nel subappalto e legittimazione al compenso residuo (Cass. civ. Sez. II n. 3215 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La curatela fallimentare che sia subentrata, ai sensi dell’art. 81 legge fall., nei contratti di appalto e di subappalto è legittimata a pretendere il compenso residuo dovuto per l’opera eseguita, ove risulti accertato il completamento dei lavori e il riconoscimento del debito da parte del committente. La disciplina dell’art. 2558 c.c., in tema di successione nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda che non abbiano carattere personale, trova applicazione estensiva anche all’affitto di ramo di azienda, con la conseguenza che l’affittuario subentra nel contratto di appalto pertinente all’azienda affittata, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive privo di carattere personale. Ne segue che il subentro nel subappalto e la surrogazione nel credito vantato dal subappaltatore verso il committente estraneo consentono alla curatela di agire per l’intero importo, con pienezza di legittimazione sostanziale e processuale.
Il Fatto
Una società di diritto ceco era stata incaricata dell’esecuzione di macchine di movimentazione teatrale destinate a un teatro estero. La committente dell’opera, dopo aver subappaltato il completamento dei lavori a una terza società, era stata dichiarata fallita. La curatela, assumendo di essere subentrata nei contratti in essere, ha convenuto in giudizio la società estera davanti al Tribunale, chiedendo il pagamento del saldo del prezzo per la somma indicata.
Il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendo provato il subentro della procedura concorsuale e il completamento delle opere. La Corte d’appello ha confermato integralmente la decisione. La società estera ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, lamentando l’invalidità delle comunicazioni di subentro, il difetto di legittimazione della curatela e il mancato accoglimento delle istanze istruttorie.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto le censure relative alla asserita nullità della sentenza per vizio di motivazione e per violazione dell’art. 81 legge fall. I motivi sono dichiarati inammissibili. La ricorrente contesta il contenuto e le modalità di invio delle comunicazioni con cui la curatela aveva manifestato la volontà di proseguire nei contratti, ma non ne specifica il diverso tenore né indica in quale contesto processuale la doglianza sarebbe stata sollevata, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
La Corte rileva inoltre che le contestazioni introducono fatti nuovi, come la dedotta perdita della qualità di controllante in capo alla società madre, non accertabili in sede di legittimità. La lettura della pronuncia impugnata non rivela alcuna contraddittorietà: dall’istruttoria emergeva che l’appalto era stato originariamente stipulato con la committente e poi ceduto; che l’azienda era stata concessa in affitto a un’altra società, alla quale era stato subappaltato il completamento dell’opera; che, dichiarato il fallimento, la curatela era subentrata sia nel contratto di appalto sia in quello di subappalto. La società estera aveva riconosciuto l’assenza di vizi e si era dichiarata debitrice dell’importo, mentre la controllante aveva emesso una lettera di garanzia, riconoscendo il debito e garantendone il pagamento.
Quanto al motivo sulla legittimazione della curatela, la Corte lo rigetta nel merito. La sentenza aveva qualificato come cessione d’azienda quello che era in realtà un affitto d’azienda, ma le conclusioni non mutano. Al subentro della curatela nel subappalto, collegato all’affitto, ha fatto seguito la surrogazione nel credito vantato dal subappaltatore, così come il successivo subentro nel contratto di appalto. La Corte richiama il principio per cui la disciplina dell’art. 2558 c.c. è applicabile estensivamente anche all’affitto di ramo di azienda, in presenza della sostituzione di un imprenditore a un altro nell’esercizio dell’impresa, con citazione di Sez. 1 n. 31466 del 2018 e Sez. 2 n. 15065 del 2018. La curatela aveva dunque piena legittimazione a pretendere il compenso residuo.
Infine, il motivo sull’omessa ammissione delle prove è dichiarato inammissibile. L’omesso esame di una prova è denunciabile solo se determina l’assenza di motivazione su un punto decisivo e la prova non ammessa sia idonea a invalidare con certezza le altre risultanze. Nella specie manca qualsiasi indicazione dell’oggetto delle prove. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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