Riforma in appello e nuovo regolamento d’ufficio delle spese processuali (Cass. civ. Sez. I n. 338 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito, a un nuovo regolamento delle spese processuali. L’onere va attribuito e ripartito tenendo conto dell’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera secondo un criterio unitario e globale. L’individuazione del soccombente si compie alla luce del principio di causalità: è obbligata al rimborso la parte che, col comportamento tenuto fuori dal processo o col darvi inizio o resistervi con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi. Il giudicato esterno è assimilabile agli elementi normativi e la sua interpretazione segue l’esegesi delle norme; la sua portata va definita sulla base del dispositivo e della motivazione, con onere di riproduzione integrale nel ricorso in forza del principio di autosufficienza.
Il Fatto
Il titolare di una farmacia chiedeva al tribunale di ingiungere a un’azienda sanitaria locale il pagamento dei corrispettivi per le ricette spedite nel gennaio 2009, oltre agli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002. Il tribunale accoglieva l’opposizione della debitrice e condannava quest’ultima alle spese.
La corte d’appello accoglieva il gravame, revocava l’ingiunzione e condannava l’azienda a pagare la somma, riconoscendo però i soli interessi legali e non quelli della disciplina sulle transazioni commerciali. Compensava per metà le spese del doppio grado, ponendo la residua metà a carico del creditore. Il ricorrente ha impugnato per cassazione censurando il regolamento delle spese e il rigetto dell’eccezione di giudicato esterno.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte ribadisce un orientamento consolidato: quando il giudice d’appello riforma, anche solo in parte, la decisione di primo grado, la riforma travolge il capo sulle spese in forza del principio di cui all’art. 336 cod. proc. civ., imponendo un nuovo regolamento da compiere d’ufficio. Diversamente, in caso di conferma, la statuizione sulle spese di primo grado può essere modificata solo in presenza di uno specifico motivo d’impugnazione.
Il criterio di riparto è quello dell’esito complessivo del giudizio, da leggere attraverso il principio di causalità richiamato dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.. Nella specie l’appello era stato accolto solo quanto alla pretesa accessoria degli interessi: la soccombenza prioritaria va quindi riferita all’azienda sanitaria, non al creditore.
Il secondo motivo è respinto. Il ricorrente stesso ha dato atto di non aver depositato la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ.. In ogni caso il giudicato esterno è assimilabile agli elementi normativi e va interpretato secondo l’esegesi delle norme, con la sua portata ricavabile dal dispositivo e dalla motivazione. Nei limiti in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso opera il principio di autosufficienza: occorre riportare congiuntamente motivazione e dispositivo, perché il solo dispositivo non basta a comprendere il comando giudiziale. Il ricorrente ha invece riprodotto un solo stralcio, precludendo il vaglio dei suoi assunti, come puntualizzato dalle Sezioni Unite n. 8950 del 18.3.2022 e n. 20181 del 25.7.2019.
Accolto il primo motivo, la sentenza d’appello è cassata nei limiti dell’accolto motivo senza rinvio, non emergendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto: la Corte decide nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. e condanna l’azienda a rimborsare la residua metà delle spese di primo e secondo grado. Compensata per metà anche la spese di legittimità. Non sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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