Correzione della sentenza amministrativa per la mancata distrazione delle spese in favore del difensore antistatario (TAR Molise, decreto collegiale n. 118 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa distrazione delle spese processuali nel dispositivo di una sentenza amministrativa, quando il difensore abbia reso tempestivamente e inequivocabilmente la dichiarazione di antistatarietà nell’atto introduttivo del giudizio, integra un errore materiale emendabile tramite il procedimento di correzione disciplinato dall’art. 86, comma 1, cod. proc. amm., in virtù del richiamo all’art. 93 c.p.c.. La correzione non incide sulla liquidazione delle spese già operata, ma si limita ad aggiungere la previsione della distrazione delle somme in favore del procuratore che ha anticipato le spese e ha agito senza averne ottenuto il pagamento, garantendo l’effettività della tutela e la coerenza tra la statuizione sulle spese e la dichiarazione resa nel ricorso.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla sentenza n. 222 del 18 luglio 2025 con cui la Sezione Prima del TAR Molise aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una parte ricorrente nei confronti del Comune di Sesto Campano, condannando l’ente locale al rimborso delle spese processuali in favore della parte vittoriosa.

La parte ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha successivamente depositato, in data 10 dicembre 2025, un’istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 86 cod. proc. amm., evidenziando che nel dispositivo della sentenza mancava la previsione della distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, nonostante la relativa dichiarazione fosse stata tempestivamente e inequivocabilmente resa nell’atto introduttivo del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di correzione, rilevando come la domanda sia effettivamente diretta a emendare il dispositivo della sentenza laddove la liquidazione delle spese era stata disposta direttamente in favore della parte ricorrente, anziché del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

Nel valutare la fondatezza dell’istanza, il Collegio ha accertato che la dichiarazione di antistatarietà era stata resa in modo inequivoco già nel ricorso introduttivo, con ciò integrando tutti i requisiti richiesti dalla legge per consentire la distrazione delle spese in favore del difensore. La mancata considerazione di tale dichiarazione nella redazione del dispositivo è stata quindi qualificata come mero errore materiale, non essendo frutto di alcuna valutazione giuridica o discrezionale del giudice.

Sul piano normativo, il Collegio ha richiamato l’art. 86, comma 1, cod. proc. amm., che disciplina il rimedio della correzione degli errori materiali nelle sentenze amministrative, il cui ambito applicativo ricomprende anche le omissioni che, come nel caso di specie, attengono a dichiarazioni processuali già ritualmente acquisite agli atti e non recepite nel provvedimento giurisdizionale.

In accoglimento dell’istanza, il TAR ha quindi disposto che al dispositivo della sentenza n. 222/2025 fossero aggiunte, dopo le parole relative alla liquidazione delle spese, le parole “somme da distrarsi in favore del difensore antistatario”, ordinando alla Segreteria l’effettuazione delle annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, cod. proc. amm..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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